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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/9/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2018)
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Testo in vigore dal:  16-9-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, per l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005 e del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e denominazione
1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), è il seguente:
«Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia). 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.