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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2006, n. 256

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/9/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2018)
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Testo in vigore dal: 16-9-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, ed in particolare l'articolo 67 che prevede l'emanazione di
un regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  per  l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale
dell'Istituto superiore di polizia;
  Sentite  le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 novembre 2005
e del 22 maggio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le
riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Ambito di applicazione e denominazione
  1. Il    presente   regolamento   disciplina   il   nuovo   assetto
organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in
relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di
Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».
  2.  La  Scuola,  con  sede  in Roma, dipende dal Dipartimento della
pubblica   sicurezza   ed   opera   con   i   livelli   di  autonomia
didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti
dalle   disposizioni   del   presente   regolamento,   in  attuazione
dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              - Il   testo   dell'art.  67  del  decreto  legislativo
          5 ottobre  2000,  n.  334 (Riordino dei ruoli del personale
          direttivo  e  dirigente  della  Polizia  di  Stato, a norma
          dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
          il seguente:
              «Art.  67  (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di
          polizia).  1.  All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
          funzionale  dell'Istituto  superiore  di Polizia, istituito
          nell'ambito  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza
          per  la  formazione,  l'aggiornamento  professionale  e  la
          specializzazione  del  personale  appartenente ai ruoli dei
          dirigenti  e  direttivi della Polizia di Stato, si provvede
          con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro   dell'interno,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
          funzione  pubblica,  disciplinandone  il  raccordo  con  le
          competenti    articolazioni    dell'Amministrazione   della
          pubblica  sicurezza  e  con  gli  altri  istituti  di  alta
          formazione   del   Ministero  dell'interno  e  delle  altre
          Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
          istituzionale,   gestionale,   finanziaria   e   contabile,
          coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
              2.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  69,
          comma 1,  lettera f),  dalla  data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al comma 1, il decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  67 del decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, si vedano le note alle premesse.