stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-7-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(( (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia).))
((1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.))
((14))
------------
AGGIORNAMENTO (14)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera v)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa)".