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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 334

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal: 7-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5  della
predetta legge; 
  Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente  la  delega  di
cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla
riduzione di talune dotazioni organiche del personale  della  Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia  e  di  quello  che  espleta
attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica,  alla  disciplina   della
sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei
rapporti informativi e all'individuazione dei  profili  professionali
del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2000; 
  Acquisiti i pareri delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2000; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
con il Ministro per la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro  della
difesa e con il Ministro delle finanze; 
 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
   (( (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia).)) 
 
  ((1.  La  carriera  dei  funzionari  di   Polizia,   con   sviluppo
dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: 
    vice commissario; 
    commissario; 
    commissario capo; 
    vice questore aggiunto; 
    vice questore; 
    primo dirigente; 
    dirigente superiore; 
    dirigente generale di pubblica sicurezza.)) 
                                                               ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera v)) che  "Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente
decreto: 
  [...] 
  v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla  medesima
data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di  cui  all'articolo  1
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente  il
giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1
del  medesimo  decreto  legislativo,  come  modificato  dal  presente
decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di  ruolo  alla
medesima data e  assumendo  la  corrispondente  qualifica  del  nuovo
ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa)".