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LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore della legge: 13-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-12-1988

Art. 2

(Acquisizione di aree e di immobili)
1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.
2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indeffiribilità delle opere stesse.
Nota all'art. 2:
Il R.D.L. n. 2000/1923 concerne: "Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".