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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999

Art. 10

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia).

1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43. ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibro delle retribuzioni della carriera prefittizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificità e della unitarietà della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Note all'art. 10.

- Il testo del terzo comma dell'art. 5 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e il seguente:

"Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste".

- Si riporta il testo del terzo e ventesimo comma dell'art. 43 della citata legge 1^ aprile 1981, n. 121:

" Art. 43, comma terzo. - Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retribuito e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionàbilità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio".

"Art. 43, comma ventesimo. - Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennità di cui al terzo, comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità e pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni".

- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (Modifiche ed integrazioni alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"Art. 51 - 1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti, di attuazione della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121".

- Si trascrive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato):

"Art. 41 (Valutazione di anzianità). - Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a date per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

È abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Il testo dell art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, è il seguente:

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modicazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione, revisione periodica della consistenza delle piante organiche:

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Si riporta il testo degli art. 43 e 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo, unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

"Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.

Art 44. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità".