DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 1-5-1956
                 Licenza per il mestiere del fochino 
 
                              Art. 27. 
 
  Le operazioni di: 
    a) disgelamento delle dinamiti; 
    b) confezionamento ed innesco delle  cariche  e  caricamento  dei
fori da mina; 
    c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; 
    d)  eliminazione   delle   cariche   inesplose;   devono   essere
effettuate, esclusivamente da personale munito di  speciale  licenza,
da  rilasciarsi,  su  parere  favorevole  della  Commissione  tecnica
provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo  accertamento  del
possesso  dei  requisiti  soggettivi  di  idoneita'  da   parte   del
richiedente all'esercizio del predetto mestiere. 
  La Commissione, di cui al comma precedente,  e'  integrata  da  due
ispettori del lavoro, di cui uno laureato  in  ingegneria  e  uno  in
medicina. 
  La Commissione deve accertare nel candidato il possesso: 
    a)   dei   requisiti   fisici   indispensabili   (vista,   udito,
funzionalita' degli art.) 
    b) della capacita' intellettuale e della cultura generale 
indispensabili 
    c) delle cognizioni proprie del mestiere; 
    d)  della  conoscenza  delle  norme  di  sicurezza  e  di   legge
riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina. 
  Gli aspiranti alla licenza devono  far  pervenire  alla  Prefettura
competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto  della
richiesta, le generalita' del richiedente, il domicilio o recapito. 
  All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e  gli
eventuali documenti del lavoro prestato. 
  A datare dal  1  luglio  1958,  potranno  essere  incaricati  delle
mansioni indicate nel primo comma dei presente  articolo  soltanto  i
fochini muniti di licenza. 
  Fino al 30 giugno 1960, i fochini che dimostrano di aver esercitato
il mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,  possono  ottenere  la
licenza senza esame.