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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000

Art. 23

Verifica dei risultati
1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nella nota all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 9):
"Art. 238 (Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizio). - I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del teso unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di pensione nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato testo unico dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio".