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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  13-7-1991
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Art. 17-bis

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1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.
2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l 'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all' elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l' esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonchéle procedure per l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto - legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni , quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni rchiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte.
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(a) L'art. 27 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) è così formulato:
"Art. 27 (Demolizione di opere). - In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno". (b) Il testo dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), è il seguente: "5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima.
La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento di fini istituzionali o sociali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni. Se si è proceduto per il reato di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta. 6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile". L'art. 75 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza), richiamato nel comma 5 sopratrascritto, è stato abrogato dall'art. 38 della legge 26 giugno 1990, n. 162, abrogazione ribadita dall'art. 136 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In luogo dell'art. 75 della legge n. 685/1975 il riferimento deve intendersi fatto ora all'art. 74 del predetto testo unico (si veda al riguardo la nota (c) all'art. 4). Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile, richiamato nel comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (sopra riportato), prevede che: "Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha sia facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".
(c) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
Detta legge è stata successivamente modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, dal D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dagli articoli 6 e 20 del decreto qui pubblicato.