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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  8-11-1992

Art. 26

Collaudi
1. Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo, parziale o finale.
2. Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, è istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede, da un esperto scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitare dallo stesso consegnatario.
3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.
4. Per determinate forniture, può essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.
Nota all'art. 26:
- Si trascrive il testo dell'art. 31, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121:
"Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1)-8) (omissis);
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni,centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministero dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale".