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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 8-11-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto  l'art.  100  della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato
dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.  387,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
nonche'  l'art.  7  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,   n.   276,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359,
che prevede l'emanazione di  nuove  norme  di  amministrazione  e  di
contabilita'  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale
puo'  contenere  disposizioni  anche  in   deroga   alle   norme   di
contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato  atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere
del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16
agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle  adunanze  delle
sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato,  espressi nelle adunanze
generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
          REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA'
            DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
                               Art. 1
                        Disposizioni generali
1.  I  prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e
Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle  d'Aosta,
funzionari  delegati  titolari  di  contabilita'  speciale, curano il
coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile  delle
attivita'  dei  vari  uffici  di amministrazione e contabilita' degli
organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I questori  sovrintendono  all'attivita'  amministrativo-contabile
degli  uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia,
nell'ambito delle attribuzioni devolute  da  leggi  e  regolamenti  e
delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
          -   Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
          e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro  dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.