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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 100


(Amministrazione e contabilità)

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472 ha disposto (con l'art. 5 comma 5) che "il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure".