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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

Forme di partecipazione
((
1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale.
))
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a
livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1
e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un
rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti
designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle
stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la
designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel
rispetto di criteri di pariteticità, è costituita
rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale. (5)

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che " Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto".