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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
    FINANZA.
  • 4 bis
  • 5
  • agg.1
  • orig.
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 6
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 7
  • orig.
  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-1-1992

Art. 9

Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase
esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:
a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) da un consigliere di Stato;
e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della
Ragioneria generale dello Stato;
f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121;
g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.
6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.