DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
        Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 
 
(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334;  articolo
19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale ((o interregionale))
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  e'
istituito un Comitato tecnico regionale per la  prevenzione  incendi,
quale  organo  tecnico  consultivo   territoriale   sulle   questioni
riguardanti la prevenzione  degli  incendi.  Il  Comitato  svolge  in
particolare i seguenti compiti: 
    a) su richiesta dei Comandi ((...)), esprime la  valutazione  sui
progetti e designa  gli  esperti  per  l'effettuazione  delle  visite
tecniche, nell'ambito  ((delle  procedure))  di  prevenzione  incendi
riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso; 
    b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della
normativa  di  prevenzione  incendi  inoltrate  in   relazione   agli
insediamenti o impianti le cui attivita'  presentino  caratteristiche
tali da non consentire il rispetto della normativa stessa; 
    ((b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. 
  ((3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  dettate   le
disposizioni  relative  alla  composizione  e  al  funzionamento  del
Comitato di cui al presente articolo.))