LEGGE 18 maggio 1998, n. 160

Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali.

note: Entrata in vigore della legge: 12-6-1998
Testo in vigore dal: 12-6-1998
                               Art. 3.
                    Contributi alla Banca europea
              per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS
  1.  E' autorizzata  la partecipazione  dell'Italia all'aumento  del
capitale  della Banca  europea  per la  ricostruzione  e lo  sviluppo
(BERS)  nella  misura  di  ECU  851.750.000,  di  cui  si  pagheranno
effettivamente solo  ECU 191.640.000, in  otto rate uguali  annuali a
partire dal 1998. L'onere relativo  a ciascuna rata viene valutato in
L. 46.000.000.000.
  2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si
fara'  fronte, in  considerazione  della natura  degli oneri  stessi,
mediante  corrispondente prelevamento  dal  Fondo di  riserva per  le
spese obbligatorie e d'ordine, iscritto  al capitolo 6854 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  3. Le somme necessarie al pagamento  dei contributi di cui al comma
1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.