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LEGGE 18 maggio 1998, n. 160

Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali.

note: Entrata in vigore della legge: 12-6-1998
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Testo in vigore dal:  12-6-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Contributi all'IDA
1. È autorizzato un contributo globale all'International Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000, relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento dell'Interim Fund.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è prevista a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L. 422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.