LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114,
                  terzo comma, della Costituzione) 
 
1.  In  sede  di  prima  applicazione,  fino   all'attuazione   della
disciplina delle citta' metropolitane,  il  presente  articolo  detta
norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche  finanziario,  di   Roma
capitale. 
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini  sono
quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di  speciale   autonomia,
statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti  dalla
Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire
il miglior assetto delle funzioni che Roma  e'  chiamata  a  svolgere
quale sede degli organi costituzionali nonche'  delle  rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti  presso  la  Repubblica
italiana, presso lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  e  presso  le
istituzioni internazionali. 
3. Oltre a quelle attualmente  spettanti  al  comune  di  Roma,  sono
attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: 
 a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,   artistici,
ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali; 
 b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con  particolare
riferimento al settore produttivo e turistico; 
 c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
 d) edilizia pubblica e privata; 
 e)  organizzazione  e  funzionamento   dei   servizi   urbani,   con
particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita'; 
 f) protezione  civile,  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
 g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla  regione  Lazio,
ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. 
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'  disciplinato  con
regolamenti  adottati  dal  consiglio   comunale,   che   assume   la
denominazione   di   Assemblea   capitolina,   nel   rispetto   della
Costituzione,  dei  vincoli  comunitari  ed   internazionali,   della
legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo
117, sesto  comma,  della  Costituzione  nonche'  in  conformita'  al
principio di funzionalita' rispetto  alle  speciali  attribuzioni  di
Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva,
ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  con  particolare  riguardo  al  decentramento
municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno
successivo  alla  data  della  sua   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
5.  Con  uno  o  piu'  decreti   legislativi,   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e  il
comune di Roma,  e'  disciplinato  l'ordinamento  transitorio,  anche
finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e  criteri
direttivi: 
 a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e  definizione
delle modalita' per il trasferimento a Roma capitale  delle  relative
risorse umane e dei mezzi; 
 b) fermo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  legge  per  il
finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori  risorse  a  Roma
capitale, tenendo conto delle specifiche  esigenze  di  finanziamento
derivanti dal ruolo di capitale  della  Repubblica,  previa  la  loro
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 
6. Il decreto legislativo di cui  al  comma  5  assicura  i  raccordi
istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma  capitale
con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio
delle funzioni di  cui  al  comma  3.  Con  il  medesimo  decreto  e'
disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
7.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,   con   riguardo
all'attuazione dell'articolo 119, sesto  comma,  della  Costituzione,
stabilisce i principi generali  per  l'attribuzione  alla  citta'  di
Roma, capitale  della  Repubblica,  di  un  proprio  patrimonio,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
 a) attribuzione a Roma capitale di un  patrimonio  commisurato  alle
funzioni e competenze ad essa attribuite; 
 b) trasferimento, a  titolo  gratuito,  a  Roma  capitale  dei  beni
appartenenti al patrimonio  dello  Stato  non  piu'  funzionali  alle
esigenze  dell'Amministrazione  centrale,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d). 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel
decreto legislativo adottato ai sensi  del  comma  5  possono  essere
modificate, derogate o abrogate solo espressamente.  Per  quanto  non
disposto  dal  presente  articolo,  continua  ad  applicarsi  a  Roma
capitale quanto previsto con riferimento ai comuni  dal  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7)) 
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio
2013, n. 220 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.  135
(che ha  disposto  l'abrogazione  dei  commi  9  e  10  del  presente
articolo).