DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 11-bis.
               (Imballaggi e unita' di movimentazione)

  1.  Nell'ipotesi  in  cui  la  merce  da trasportare sia imballata,
oppure  stivata  su  apposite  unita'  per  la sua movimentazione, il
vettore,  al  termine  dell'operazione  di  trasporto,  non  ha alcun
obbligo   di  gestione  e  non  e'  tenuto  alla  restituzione  degli
imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
  2.  Qualora  il  committente e il destinatario della merce si siano
accordati  per  la  riconsegna  degli  imballaggi  o  delle unita' di
movimentazione,  il  vettore  non  e'  responsabile per il rifiuto di
restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di
numero  o  di  qualita'  inferiore rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato  il  trasporto,  ed ha comunque diritto ad un compenso per
ogni prestazione accessoria eseguita.
  ((3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita'
di  movimentazione  usate si applicano le disposizioni degli articoli
126  e  128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)).
  4.  Allo  scopo  di  tutelare  l'igiene  e  la  salute pubblica, le
operazioni    di    trasporto    su   strada   di   merci   destinate
all'alimentazione  umana  o  animale  sono  svolte nel rispetto della
vigente disciplina comunitaria e nazionale.