DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                        Fondo unico giustizia 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", e'  gestito
da Equitalia Giustizia S.p.A.  con  le  modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
  2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi,
le somme di denaro ovvero i proventi: 
    a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
    b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di  procedura
penale; 
    c) relativi a titoli al portatore, a quelli  emessi  o  garantiti
dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari, ai  conti  correnti,  ai  conti  di  deposito  titoli,  ai
libretti  di  deposito  e  ad  ogni  altra  attivita'  finanziaria  a
contenuto  monetario  o  patrimoniale  oggetto  di  provvedimenti  di
sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione  di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
successive   modificazioni,   o   di    irrogazione    di    sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231; 
    c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a.,  banche  e  altri
operatori  finanziari,  in  relazione  a   procedimenti   civili   di
cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati  dagli
aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si
e' estinto o e' stato comunque  definito  o  e'  divenuta  definitiva
l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di  approvazione  del
progetto  di  distribuzione  ovvero,  in  caso  di  opposizione,  dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; 
    c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del  decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. (4) 
    2-bis. A decorrere ((dal 1° luglio 2020)) rientrano  in  apposite
gestioni separate del "Fondo unico giustizia": 
    a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104,  primo  e  secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  fino  al  riparto
finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti  correnti
accesi a norma dell'articolo 34,  primo  comma,  dello  stesso  regio
decreto n. 267 del 1942; 
    b) fino al momento della  distribuzione,  le  somme  giacenti  in
conti correnti e in  depositi  a  risparmio  ricavate  nel  corso  di
procedure esecutive per espropriazione immobiliare; 
    c)  le  somme,  giacenti  in  conti  correnti  e  in  depositi  a
risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai  sensi  dell'articolo
671 del codice di procedura civile; 
    d) le somme a qualunque titolo depositate presso  Poste  Italiane
S.p.A.,  banche  e  altri  operatori  finanziari   in   relazione   a
procedimenti civili contenziosi. ((10)) 
  2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di  cui  al
comma 2-bis ((...))  sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per la successiva riassegnazione, in misura  pari  al  50  per
cento,  al  Ministero  della  giustizia,  al  netto  degli  interessi
spettanti,   rispettivamente,   ai   creditori   del   fallimento   e
all'assegnatario. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e  gli  altri  operatori
finanziari, depositari delle  somme  di  denaro,  dei  proventi,  dei
crediti, nonche' dei beni di cui al comma 2, intestano  "Fondo  unico
giustizia" i titoli, i  valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,
nonche' le attivita' di cui alla lettera c) del  comma  2.  Entro  lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori
finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia  S.p.A.,  con  modalita'
telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla  medesima
societa'     sul     proprio     sito     internet      all'indirizzo
www.equitaliagiustizia.it, le informazioni  individuate  con  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  A  decorrere  dalla
data di intestazione di cui al  primo  periodo,  Equitalia  Giustizia
S.p.A. provvede, se non gia' eseguite alla  medesima  data  da  Poste
Italiane  S.p.A.,  dalle  banche   ovvero   dagli   altri   operatori
finanziari,  alle  restituzioni  delle  somme  sequestrate   disposte
anteriormente alla predetta data. 
  3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di  cui
ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 6-ter. 
  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, in  caso  di  omessa  intestazione  ovvero  di
mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi  del  comma
3, il Ministero dell'economia e delle finanze  applica  nei  riguardi
della societa' Poste italiane S.p.A.,  delle  banche  e  degli  altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura prevista  dall'articolo  1,  comma  1,  primo
periodo, del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  con
riferimento all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo per le quali risulta omessa  l'intestazione  ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento  degli
obblighi di cui al comma 3 da parte  della  societa'  Poste  italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal  fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto. 
  4. Sono altresi' intestati "Fondo unico giustizia"  tutti  i  conti
correnti ed i conti  di  deposito  che  Equitalia  Giustizia  S.p.A.,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
intrattiene  per  farvi  affluire  le  ulteriori  risorse   derivanti
dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis,  del  codice  di
procedura  penale,  i  relativi  utili   di   gestione,   nonche'   i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al
predetto articolo 61, comma 23. 
  5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto  entrate  al  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, alle unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  giustizia
concernenti le spese di investimento di  cui  all'articolo  2,  comma
614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per  le
quali, anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, e' stata decisa dal giudice  dell'esecuzione  ma  non  ancora
eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime. 
  6.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  61,  comma   23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  determinata  altresi'  la
remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui  limiti  il
Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella dovuta a Equitalia Giustizia  S.p.A.  per  la  gestione  delle
risorse intestate "Fondo unico giustizia". Con il decreto di  cui  al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite  le  modalita'
di  utilizzazione  delle  somme   afferenti   al   Fondo   da   parte
dell'amministratore delle somme o dei beni  che  formano  oggetto  di
sequestro o confisca, per provvedere  al  pagamento  delle  spese  di
conservazione o amministrazione,  le  modalita'  di  controllo  e  di
rendicontazione delle somme gestite da  Equitalia  Giustizia  S.p.A.,
nonche' la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7,  i
criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo  in  modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle  somme  necessarie
per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della  giustizia  e  con  il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere
rideterminata annualmente la misura massima  dell'aggio  spettante  a
Equitalia Giustizia S.p.A. 
  6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia  Giustizia  Spa  effettua  i
versamenti dovuti al bilancio dello  Stato  al  lordo  delle  proprie
spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da  eseguire  dal  1°
aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte  di  attivita'  rese
dalla stessa Equitalia Giustizia  Spa  nell'ambito  dei  propri  fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale  societa'  a
titolo di aggio ai sensi del  comma  6,  primo  periodo,  seguono  il
principio della prededuzione, con le modalita',  le  condizioni  e  i
termini stabiliti nelle convenzioni regolative  dei  rapporti  con  i
competenti Ministeri. Con riferimento  alle  risorse  sequestrate  in
forma  di  denaro  intestate  'Fondo  unico   giustizia',   Equitalia
Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu'  conti  correnti
intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono  un  tasso
d'interesse attivo allineato alle  migliori  condizioni  di  mercato,
nonche' un adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio. 
  ((6-ter. Le disposizioni del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  30  luglio  2009,  n.  127,
adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili,  alle  somme
affluite al Fondo unico  giustizia  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
presente articolo. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia  e  il  Ministro
dell'interno,  sono  adottate  le  eventuali  ulteriori  disposizioni
necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al  comma  1  e'
intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria  dello  Stato.
Sul conto corrente di cui  al  precedente  periodo  affluiscono,  nel
rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e  sesto  del  presente
comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di  cui  al  comma
2-bis. La societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto  degli  obblighi
di cui  al  precedente  periodo  e  nella  prospettiva  di  garantire
stabilita' alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza
sul predetto conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro
il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze  e  al  Ministero  della  giustizia  la
previsione, su base annua, delle somme di cui  al  comma  2-bis,  che
saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento,  nei  conti
correnti accesi presso il sistema  bancario  e  postale,  nonche'  la
quantificazione della giacenza media  annua  del  predetto  conto  di
Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa', da aggiornare
con cadenza trimestrale. La societa' di  cui  al  precedente  periodo
accredita i conti correnti accesi presso le banche e  Poste  Italiane
Spa  nella  misura  almeno  pari  a  consentire  l'esecuzione   delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito  del
Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero
della  giustizia,  con  propria  circolare,  impartisce  agli  uffici
giudiziari  le  istruzioni  necessarie   a   rendere   immediatamente
operative le disposizioni di cui al presente articolo,  prediligendo,
ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un  principio  di  gradualita',
con priorita' agli uffici ubicati  nelle  sedi  giudiziarie  di  piu'
significativa rilevanza)). 
  7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo
quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse  intestate  "Fondo
unico  giustizia",  anche  frutto  di  utili  della   loro   gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al  30  per  cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e
con modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione: 
    a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta
salva l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime  delle
richieste estorsive di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  c),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per  la
solidarieta'  delle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso  di   cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; (8) 
    b) in misura non  inferiore  ad  un  terzo,  al  Ministero  della
giustizia per assicurare il funzionamento e  il  potenziamento  degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; (8) 
    c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7-bis.  Le  quote  minime  delle  risorse  intestate  "Fondo  unico
giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,  possono  essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  in
caso  di  urgenti  necessita',  derivanti  da  circostanze  gravi  ed
eccezionali,  del  Ministero  dell'interno  o  del  Ministero   della
giustizia. 
  7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis)
e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono  formate  destinando  le
risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali
del Ministero della giustizia. 
  7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia,  la
percentuale di cui all'alinea del comma 7 puo' essere elevata fino al
50 per cento in funzione  del  progressivo  consolidamento  dei  dati
statistici. 
  8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e' abrogato. 
  9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale,  come
modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: "o alla devoluzione  allo  Stato  delle  somme  di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo  262"  sono
soppresse. 
  10. Dalla gestione del "Fondo unico giustizia", non devono derivare
oneri, ne' obblighi giuridici a carico della finanza pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 23 aprile 2009, n. 38, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che
"Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro
ovvero tra i proventi ivi previsti, con i  loro  relativi  interessi,
quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o
confisca". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
467)  che  "Esclusivamente  per  l'anno  2014,  le  risorse  di   cui
all'articolo 2, comma 7,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008,  n.  181,  sono  destinate,  in  misura  comunque  non
superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro
dell'interno e del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  gli
altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi  di  cui
agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica  16
marzo  1999,  n.  254,  nonche'  i  fondi  per  l'incentivazione  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
430) che  "Alle  somme  di  cui  all'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  giacenti  sul
conto di Tesoreria di cui  al  terzo  periodo  del  comma  6-ter  del
medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429,  e'  riconosciuto
un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari  al  rendimento
dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta  delle
emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per
l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso  in  cui  il
rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente
periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da  riconoscere  sulle
giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma  6-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e' pari a zero".