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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2000, n. 188

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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Testo in vigore dal:  25-7-2000

Art. 7

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Personale). - 1. Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il personale dell'Agenzia, non più necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, è trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia può conferire incarichi dingenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unità.
6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1o gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.
I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.".
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143:
"Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze teporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui".
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati".
- Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzanvi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione publica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il- nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19 del sopracitato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e del ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennatà commisurata alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio".