LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
 (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti) 
 
 
  1. Gli atti  trasmessi  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi
sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia  intervenuta  una
pronuncia della Sezione  del  controllo,  salvo  che  la  Corte,  nel
predetto  termine,  abbia   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale, per violazione dell'articolo 81  della  Costituzione,
delle norme aventi forza di legge che  costituiscono  il  presupposto
dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione  all'atto,  conflitto
di attribuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO  2013,  N.  93,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  15  OTTOBRE  2013,  N.  119.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO  2013,  N.  93,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119. Il  predetto  termine
e' sospeso per il periodo intercorrente tra  le  eventuali  richieste
istruttorie e le risposte delle amministrazioni o  del  Governo,  che
non  puo'  complessivamente  essere  superiore   a   trenta   giorni.
(18)((20)) 
  2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle
ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni
della  Sezione  sono  pubblicate  entro  trenta  giorni  dalla   data
dell'adunanza. 
  3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4. Il procedimento previsto dall'articolo 25,  secondo  comma,  del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,  approvato  con  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato  dal  Consiglio
dei ministri anche con riferimento ad  una  o  piu'  parti  dell'atto
sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere  corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte  dei  conti  non
abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta. 
  5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, e' abrogato. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni  dalla
L. 5 marzo 2020, n. 13, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che  "Per
i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del  presente  articolo,  I
termini del controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
presente articolo, durante lo svolgimento della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ha disposto (con l'articolo 2,  comma
4) che "Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241".