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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal:  1-1-2022
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Art. 4

Finanziamento agli investimenti


1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma. (15)
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un polo di attività industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attività antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia , possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000. (38)
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. (38)
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006. (40)
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro semprechè presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
39. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
40. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
41. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica. (49)
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (49)
49-ter. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. (49)
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis. (63)
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. (73)
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," è inserita la seguente:
"Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
69. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
70. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. (25)
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (41) (45)
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (40)
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale,".
99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (10)
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (10)
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle regioni. (40)
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. (31)
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. (30)
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30)
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta.".
118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo (annuo) pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "attività di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta di identità elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
"2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29)
158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali. (15)
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare.Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
190. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (72)
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
192. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. (17)
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,".
207. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. (19)
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19)
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. (19)
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22)
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. (22)
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi. (22)
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. .il, 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" è inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "può essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. (52) (77)
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri speciali. (52) (77)
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. (52) (77)
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. (52) (77)
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.";
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004 n. 308 (in G.U. 1a s.s. 27/10/2004 n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 206) che "I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 457) che "Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005".
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AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 204 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 209, 210 e 211 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 23/3/2005, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 215, 216 e 217 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 83 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
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AGGIORNAMENTO (29)

La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 157 del presente articolo, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziché stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa.
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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 22/06/2005, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 113 e 114 del presente articolo in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (31)

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (in G.U. 1a s.s. 29/06/2005, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 110 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (38)

La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio -1 giugno 2006, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 07/06/2006, n.23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 29 e 30 del presente articolo, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 510) che i termini previsti dal comma 92 del presente articolo, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1062) che "Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 847) che in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso.
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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1)che "per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 90 del presente articolo, è differito al 31 luglio 2007".
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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 16, comma 7) che le disposizioni "si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori".
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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione dei commi 99 e 100 del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 14 gennaio 2013, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»".
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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»".
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AGGIORNAMENTO (72)

- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 164, lettera d)) che "Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:
[...]
d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
- Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è stato emanato con D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.
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AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato".
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista".