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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti;
Visto il comma 2 del citato articolo 1 il quale prevede che nell'esercizio della predetta delega si provvede altresì al riordino dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'imposta
1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 66, lettera a)) che "l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".