LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50
            Rifinanziamento dei programmi di investimento

  1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
    a)  per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9
della  legge  26  febbraio  1992,  n. 211, sono autorizzati ulteriori
limiti  di  impegno  ventennali  di  lire  80  miliardi  a  decorrere
dall'anno  2000  e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a
tal  fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all'articolo  1  della  legge  26 febbraio 1992, n. 211, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano anche ai
sistemi  di  trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' ai
sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
    b)  per  la  prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati,
con  le medesime modalita' di ripartizione di cui alla legge 3 agosto
1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire
70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30
miliardi  dall'anno  2001.  I  soggetti  beneficiari,  ivi compresi i
destinatari  degli  stanziamenti  previsti  dall'articolo 3, comma 2,
della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui
secondo  criteri  e  modalita' che verranno stabiliti con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il  Presidente  del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29
novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento
sullo stato di avanzamento dei lavori;
    c)  per  l'attuazione  del  programma  decennale di interventi in
materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge
11  marzo  1988,  n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi  finalizzati  all'adeguamento  della  sicurezza  di cui al
decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.200 miliardi per
l'anno  1999,  di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300
miliardi per l'anno 2001; (1)
    d)  per  la  prosecuzione  del programma di interventi urgenti in
favore  delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30
gennaio  1998,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo  1998,  n.  61,  le  regioni Marche e Umbria sono autorizzate a
contrarre  mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile  e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale
scopo  sono  autorizzati  limiti  di  impegno  di  lire  100 miliardi
dall'anno  1999,  di  lire  150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200
miliardi dall'anno 2001;
    e)   per  la  prosecuzione  del  programma  di  ammodernamento  e
potenziamento  tecnologico  della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217,  sono  autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8
miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
    f)  per  le  finalita'  e con le modalita' di cui all'articolo 19
della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorita' stabilite dal
Ministero  di  grazia  e giustizia, gli enti locali possono contrarre
mutui  con  la  Cassa  depositi  e prestiti nell'anno 1999 fino ad un
complessivo   importo   massimo   di   lire  800  miliardi.  I  mutui
eventualmente  non  contratti  nell'anno  1999  possono esserlo entro
l'anno  2003.  Per  far  fronte  al  relativo  onere  per capitale ed
interessi  e'  autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire
80 miliardi dall'anno 2000;
    g)   per   la   prosecuzione  degli  interventi  per  il  sistema
autostradale  previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto
1998,  n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati
ulteriori  limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire 50 miliardi a
decorrere  dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno
2001.  A  valere  su  tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
limite  di  impegno  quindicennale  e'  riservata  per la costruzione
dell'autostrada  Pedemontana  Veneta  con  priorita' relativamente al
tratto  dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza)
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione
deve  assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei
corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo
servizio,   anche   attraverso   l'apertura  di  tratti  alla  libera
percorrenza   del   traffico   locale   per   assicurare  la  massima
compatibilita' dell'opera con i territori attraversati;
    h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZ0 2010, N. 66)).
    i)  per  la  prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n.  32,  concernente  la
ricostruzione   nelle  zone  terremotate  della  Basilicata  e  della
Campania  colpite  dagli  eventi  sismici  del  1980-1982, le regioni
Basilicata  e  Campania  sono autorizzate a contrarre mutui di durata
ventennale,  per  un  importo,  rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di
lire  a  decorrere  dall'anno  2000  e  di  6  e 9 miliardi di lire a
decorrere  dall'anno  2001.  Il  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a  concorrere  con
contributi  di  pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno  ventennali  di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e
di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
    l)  per  la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti
al  completamento  delle  opere  di cui al titolo VIII della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  ivi  compresi  il  pagamento  degli oneri di
contenzioso,  e'  autorizzato il limite di impegno ventennale di lire
15  miliardi  a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, viene
ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
    m)  per  la  contrazione  di mutui da parte delle amministrazioni
provinciali  e  comunali  al  fine  di  realizzare  opere di edilizia
scolastica  e' autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30
miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con modificazioni dalla
L.  26  febbraio  1999, n. 39 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1)
che  "Per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo  50  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa
autorizzazione  di  spesa  e'  incrementata  di lire 135 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001."