LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul  prezzo  di
vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  collocate  nelle
classi a) e b) di cui  all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  sono  fissate  per  i  grossisti  e  per  i
farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota  pari  al  3
per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta  eccezione  per  le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e'
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo  dello  sconto
dovuto dalla farmacia non concorre  alla  determinazione  della  base
imponibile ne' ai fini dell'imposta ne' dei contributi  dovuti  dalla
farmacia. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124. 
  3. Le misure del concorso  delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  sono  elevate
rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In  ogni  caso  il
maggior onere posto a carico delle regioni non puo' essere  superiore
alla differenza  tra  l'incremento  annuo  delle  entrate  tributarie
regionali  e  delle  devoluzioni  di  tributi  erariali  rilevato   a
consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando  un  tasso
annuo d'incremento pari al  2  per  cento.  Il  Ministro  del  tesoro
provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale
onere si  provvede  mediante  l'aumento  delle  accise  sui  prodotti
superalcolici in modo da determinare un incremento delle  entrate  di
importo pari allo stesso onere. 
  4. Il rapporto tra  le  unita'  sanitarie  locali  e  i  medici  di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta,  convenzionati  con
il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di eta'. 
  5. Le regioni,  entro  il  31  dicembre  1996,  con  apposito  atto
programmatorio di carattere  generale  anche  a  stralcio  del  piano
sanitario regionale, provvedono a ristrutturare la rete  ospedaliera,
prevedendo l'utilizzazione dei posti letto ad un tasso non  inferiore
al 75 per cento in media annua ed adottando lo standard di  dotazione
media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di  cui  l'1  per  mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza  post-acuzie,  con
un tasso di spedalizzazione del 160 per mille. Le  regioni  procedono
alla   ristrutturazione   della   rete   ospedaliera   operando    le
trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni  e
le  disattivazioni  necessari,  con  criteri   di   economicita'   ed
efficienza di gestione, anche  utilizzando  i  finanziamenti  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che  devono  essere
prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento
dei parametri indicati  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Le
regioni completano la ristrutturazione della rete  ospedaliera  entro
il 31 dicembre 1999. L'organizzazione  interna  degli  ospedali  deve
osservare il modello dipartimentale al fine di consentire  a  servizi
affini e complementari di operare in  forma  coordinata  per  evitare
ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle  risorse  finanziarie.
Le regioni procedono ad  attivita'  di  controllo  e  verifica  sulla
osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del  presente
articolo,  sul  corretto  utilizzo  da  parte  degli   erogatori   di
prestazioni  sanitarie  ospedaliere  delle  risorse   impiegate   nel
trattamento dei pazienti e sulla qualita' dell'assistenza.(39a) 
  6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino  al  15
per cento  dei  fondi  disponibili,  su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto  di  immobili,
anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da  locare
al  Servizio   sanitario   nazionale   ovvero   a   centri   per   la
riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati  sul
lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei  limiti  dello
standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per  mille
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. 
  7. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  la  cessazione  dei   rapporti
convenzionali in atto  tra  il  Servizio  sanitario  nazionale  e  la
medicina  specialistica,  ambulatoriale,  generale  ivi  compresa  la
diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione di  nuovi
rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalita' di
pagamento a prestazione e sull'adozione del  sistema  di  verifica  e
revisione della qualita' delle attivita' svolte e  delle  prestazioni
erogate,  e'  prorogato  a  non  oltre  il  30  giugno  1996.  Rimane
confermata altresi' agli assistiti la facolta' di libera scelta delle
strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli  8  e
14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  8. Analogamente a quanto gia' previsto per le aziende ed i  presidi
ospedalieri dall'articolo 4, commi 7,  7-bis  e  7-ter,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  modificato  dall'articolo
6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  nell'ambito  dei
nuovi rapporti instaurati ai sensi  dell'articolo  8,  comma  5,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facolta'  di  libera
scelta, le regioni e  le  unita'  sanitarie  locali,  sulla  base  di
indicazioni regionali,  contrattano,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative, con  le  strutture  pubbliche
private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie  un  piano
annuale preventivo che ne stabilisca quantita' presunte e  tipologia,
anche ai fini degli oneri da sostenere. 
  9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle
prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da  corrispondere
nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un  intervallo  di
variazione compreso tra  il  valore  delle  tariffe  individuate  dal
Ministro della sanita', con propri  decreti,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore  non
superiore  al  20  per  cento,  fatti  salvi  i   livelli   inferiori
individuati in base alla puntuale applicazione  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10  maggio  1994.  Per
l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica
strumentale e di laboratorio, il Ministro  della  sanita'  individua,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 
  10. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione  previsti  per  il
comparto  della  Sanita',  si  interpretano  nel   senso   che   sono
applicabili anche al personale medico  veterinario  e  ai  dipendenti
degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio
1996. 
  11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono assicurare
i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario  nazionale
approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque
stabiliti per le  singole  tipologie  di  prestazioni  sanitarie  non
costituiscono vincolo per le regioni che  certifichino  al  Ministero
della sanita' il  previsto  mantenimento,  a  fine  esercizio,  delle
proprie  occorrenze  finanziarie  nei   limiti   dello   stanziamento
determinato  in  ragione  della  quota  capitaria,  ragguagliata   ai
suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto
legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare  rispetto
al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. 
  11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per
il 1997  l'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore
al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5  dell'articolo
7  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  fermo   restando   il
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle  regioni  nei  limiti
degli stanziamenti suddetti. 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
controllano la gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o  altri  strumenti
di controllo appositamente  individuati.  Qualora  al  30  giugno  di
ciascun anno risulti la tendenza  al  verificarsi  di  disavanzi,  le
regioni  e  le  province  autonome  attivano   le   misure   indicate
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  riferendone  in  sede  di
presentazione della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. 
  13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di fronteggiare le esigenze  dei  rispettivi  servizi  sanitari
provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il  30  giugno
1997, per alienare, per  affidare  in  gestione  anche  ad  organismi
specializzati ovvero per conferire,  a  titolo  di  garanzia  per  la
contrazione di mutui o per l'accensione di altre  forme  di  credito,
gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o  non  ancora
completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli
delle prestazioni sanitarie. Adottano  altresi'  i  provvedimenti  di
trasferimento dei beni alle unita' sanitarie locali ed  alle  aziende
ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e  integrazioni,
entro il termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  avvalendosi,  ove   necessario,   di
organismi specializzati per la rilevazione e  la  valorizzazione  dei
patrimoni  immobiliari.  Scaduto  tale  termine,  il  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro  della  sanita',  previa  diffida,
attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta  per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma
non si applicano alle  regioni  e  alle  province  autonome  che  non
beneficiano  di  trasferimenti  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  14. Per l'accertamento  della  situazione  debitoria  delle  unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994,  le
regioni attribuiscono ai direttori generali delle  istituite  aziende
unita' sanitarie locali le funzioni di commissari  liquidatori  delle
soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale
delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui  all'articolo
6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in
gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative  a
dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre  1994,  sono
registrare nella contabilita' delle citate gestioni  liquidatorie.  I
commissari entro il termine di tre mesi  provvedono  all'accertamento
della situazione debitoria e presentano le risultanze  ai  competenti
organi regionali. 
  15. Il secondo ed il terzo periodo del  comma  16  dell'articolo  8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come  modificato  dal  comma  3
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti
dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi'  esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e  15  i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa  di
trapianti di organi, nonche i  titolari  di  pensioni  sociali  ed  i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono
inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui  ai
commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico,  nonche'  i
titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed  i
loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo  familiare
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a
lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio
a carico". 
  16. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223,
la  disposizione  di  cui  all'ultimo  periodo  continua  a   trovare
applicazione limitatamente al settore agricolo. 
  17.  Nel  settore  agricolo,  ai  soli  fini  del   calcolo   delle
prestazioni temporanee, resta fermo il  salario  medio  convenzionale
rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il  trattamento  concesso  per
intemperie stagionali nel settore edile, gli  importi  massimi  della
integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al  secondo
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,  n.  427,  come
sostituito dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n.  451,  incrementati  del  20  per  cento  e  successivamente
adeguati nelle misure ivi previste. 
  18. Ai fini dell'applicazione del comma  19,  si  considera  lavoro
straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale  che
svolge funzioni direttive: 
  a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime  di  orario
settimanale; 
  b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel  caso
di  regime  di  orario  plurisettimanale   previsto   dai   contratti
collettivi nazionali ovvero, in applicazione di  questi  ultimi,  dai
contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia,  il
periodo di riferimento non puo' essere superiore a dodici mesi. 
  19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico  delle
imprese con piu' di quindici dipendenti, il versamento, a favore  del
Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS),  di  un  contributo  pari  al  5  per  cento   della
retribuzione relativa alle ore  di  straordinario  compiute.  Per  le
imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le ore
eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente  dal  numero
dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.(54) 
  20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19  eccedente
la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300  miliardi
a decorrere dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
concernente il Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive  modificazioni,  per
finanziare  misure  di  riduzione  dell'orario   di   lavoro   e   di
flessibilita'  dell'orario  medesimo  ivi  incluse  quelle   previste
dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,  che  trovano
applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995.  Con  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con
il Ministro  del  tesoro,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 
  21. Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in  cui
lo svolgimento di lavoro straordinario crei in  capo  al  lavoratore,
secondo i  criteri  stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  il
diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro
e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il  versamento  non  e'
altresi' dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro   del   tesoro,   in   considerazione   delle    particolari
caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative. 
  22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e  di  mobilita'  a  favore   delle   imprese   esercenti   attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e  turismo  e  degli  operatori
turistici nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto con piu'
di  cinquanta  addetti  e  delle  imprese  di   vigilanza   di   cui,
rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 e per  le  imprese
di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996 nei  limiti  di
una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per  lo
stesso  periodo   vige   l'assoggettamento   ai   relativi   obblighi
contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  definiti  i
relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.(20) 
  23. A valere sulla disponibilita' del Fondo  per  l'occupazione  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e
successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20  miliardi
e' destinata, per l'anno 1996,  al  finanziamento  dei  contratti  di
solidarieta' nel settore artigiano. 
  24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci
dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal  lavoro
ed in favore dei quali sia riconosciuto  il  diritto  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale, non impegnati  in  attivita'
formative e di orientamento. I predetti nominativi  vengono  altresi'
comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego.  I
comuni, gli enti  locali  ed  i  loro  consorzi,  ovvero  i  soggetti
promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori
in attivita' socialmente utili e di tutela  dell'ambiente,  anche  in
deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995,  n.  515.  I
lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono  il  diritto  al
trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari  a
quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di
cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  e
all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
imprese  che  fanno  richiesta  di  concessione  del  trattamento  di
integrazione salariale sono tenute a darne  contestuale  informazione
ai comuni di residenza. 
  25.  L'articolo  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
si interpreta nel senso che,  in  caso  di  pluralita'  di  contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione  da
assumere come base per il calcolo  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi  stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative nella categoria. 
  26. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. 
  27. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. 
  28. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE  1996,  N.  662.  PERIODO
ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. I giornali pornografici e
i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria,  sono  soggetti
all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa
forfettaria di cui all'articolo 74,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie  di  cui
all'articolo 28 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni. 
  29. All'articolo 3, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,
dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma  11,
limitatamente  alle  imprese  indicate  nel  presente  periodo,   con
esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14
agosto 1991, n. 278". Al medesimo articolo 3, comma 2,  della  citata
legge n. 250 del 1990, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di  cui  al
presente comma la testata deve essere editata da  almeno  tre  anni".
L'ammontare  dei  contributi  previsti  dai  commi   8,   10   e   11
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4,
comma 2, della stessa legge, non puo' comunque  superare  il  50  per
cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.(24) 
  30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,  n.  250,
dopo le parole: "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti:  "e
ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7
agosto 1990, n. 250,  il  comma  2  dello  stesso  articolo  3  della
medesima legge n. 250 del 1990, deve essere  interpretato  nel  senso
che per imprese editrici di quotidiani  costituite  come  cooperative
giornalistiche, devono intendersi anche  le  imprese,  costituite  in
tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che  trasmettano
tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.(48) 
  31. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n.  466,
dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono  inserite  le  seguenti:  "ed
alle cooperative di giornalisti". 
  32. E' autorizzata la spesa di 5  miliardi  di  lire  per  ciascuno
degli anni finanziari dal 1996 al  2005  quale  ulteriore  contributo
dello Stato al fondo di cui al sesto  comma  dell'articolo  34  della
legge 5 agosto 1981, n. 416. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  23  OTTOBRE
1996, N. 545, CONVERTITO, CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  23  DICEMBRE
1996, N. 650. 
  33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi  26  e
27 del presente articolo si applicano gli articoli  18  e  19,  terzo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146. 
  34. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio  1993,  n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le  nuove
tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento  postale,  secondo
la proceduta prevista dall'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il  costo  sostenuto  dalle
imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai  commi  26  e  27  del
presente articolo, fatto salvo il tasso  di  inflazione  programmata.
Per le testate non ammesse ai benefici di  cui  ai  commi  26  e  27,
l'aumento non puo' essere superiore al 20 per cento annuo  del  costo
di spedizione in abbonamento postale. 
  35. Lo stanziamento iscritto  sul  capitolo  4646  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti
capitoli per gli  esercizi  successivi,  e'  ridotto  di  lire  300,4
miliardi annui. 
  36. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la concessione delle provvidenze
previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e  dall'articolo  7  del  decreto-legge  27
agosto 1993, n, 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 1993, n. 422, e' subordinata al regolare versamento per tutti
i dipendenti dei contributi di legge ai  rispettivi  competenti  enti
previdenziali. 
  37. Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentiti i
Ministri  competenti,  sono  trasferiti  in  proprieta'   ai   comuni
prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i
beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino  non
utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche  successivamente
a tale data, risultino non piu' utili  ai  fini  istituzionali  delle
Amministrazioni dello Stato. Il prezzo  di  cessione  e'  fissato  in
misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio  tecnico
erariale competente per territorio. 
  38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e
a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici  e  storici.
L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla  data
di richiesta. 
  39.  Le  partecipazioni  azionarie  delle  aziende  termali,   gia'
appartenenti al soppresso  Ente  autonomo  gestione  aziende  termali
(EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  ne
facciano richiesta entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. A tal fine il  Ministero  del  tesoro-Direzione
generale del tesoro provvede alla dismissione  della  partecipazione,
in deroga  alle  vigenti  norme  di  legge  e  di  regolamento  sulla
contabilita'  dello  Stato,  sulla  base   di   una   stima   redatta
dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. 
  40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi  a
societa'  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  poste  in
liquidazione coatta amministrativa, puo' essere aggiornato per tenere
conto sia  di  eventuali  variazioni  di  importo  determinate  dalla
maturazione fino alla  data  di  assoggettamento  alla  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti,
ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato
decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi
pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al  predetto
articolo 6, comma 4, ovvero degli  interessi  corrispettivi  comunque
non superiori a quelli legali per i  crediti  originati  da  rapporti
diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4,  sia  delle
eventuali  variazioni  determinate  da  accordi  transattivi,   dalla
correzione  di  errori  materiali,  ovvero  da  altri  fatti  o  atti
sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono  proposte
dal commissario liquidatore ed approvate  del  Ministro  del  tesoro,
conformemente  alle  modalita'  e  secondo  le   procedure   di   cui
all'articolo 5, comma 4-ter, del  citato  decreto-legge  n.  487  del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33  del  1993,  e
successive modificazioni. 
  41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro
del  tesoro,  su  proposta  del  commissario  liquidatore   dell'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM),  sono
individuate le societa'  controllate  dal  medesimo  EFIM,  possedute
direttamente o controllate da societa' poste in  liquidazione  coatta
amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura  di
liquidazione  coatta  amministrativa,  alle   quali   continuano   ad
applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del  1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  33  del  1993,  e
successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre  1997,  alla
condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate
erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del
trattato di Roma. 
  42. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012,  N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((58)) 
  43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare un  decreto
legislativo inteso a consentire, per il periodo  transitorio  di  tre
anni,  l'erogazione   di   un   indennizzo,   pari   al   trattamento
pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a favore degli
esercenti il commercio  al  minuto  e  loro  coadiutori  che  abbiano
superato i 62 anni d'eta' e non  abbiano  raggiunto  i  65  anni,  se
uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto  i  60  anni,  se
donne. 
  44. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  43,  il  Governo
dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) incompatibilita'  dell'indennizzo  con  qualsiasi  attivita'  di
lavoro autonomo o subordinato ed  erogazione  dello  stesso  fino  al
compimento dell'eta' pensionabile; 
  b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo  alla  cessazione
definitiva dell'attivita', alla riconsegna delle autorizzazioni e dei
permessi alle autorita' competenti  nonche'  alla  cancellazione  dei
rispettivi albi od elenchi e  dal  registro  delle  ditte  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  c)  costituzione  di  un  apposito  fondo  per  l'erogazione  degli
indennizzi di cui al comma 43; 
  d)  previsione,  per   il   periodo   1996-2000,   di   un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento,  a  carico
degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti  attivita'
commerciali, con devoluzione  dello  0,02  per  cento  alla  gestione
pensionistica di categoria; 
  e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della  gestione
pensionistica di categoria delle somme  eventualmente  non  impegnate
per l'erogazione degli indennizzi. 
  45. Lo schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  43  e'
trasmesso alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
almeno trenta giorni prima della scadenza  prevista  per  l'esercizio
della delega. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia
esprimono  il  loro  parere  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema medesimo. 
  46. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a: 
  a) trasferire alle regioni ulteriori  funzioni  amministrative,  in
particolare  nelle  materie  di:  turismo  e  industria  alberghiera,
agricoltura e foreste,  edilizia  residenziale  pubblica,  formazione
professionale  e  artigianato;  riordinare  la  composizione   e   le
attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  ferme  restando  le  attribuzioni   di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; 
  b) delegare  alle  regioni  funzioni  in  materia  di  industria  e
commercio; di  impiantistica  sportiva;  di  trasporti  di  interesse
regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati, ivi  compresi
i  servizi  ferroviari  in  concessione  e   gestione   commissariale
governativa nonche' i servizi locali  svolti  dalle  "Ferrovie  dello
Stato Spa", fissando criteri omogenei  allo  scopo  di  fornire  alla
collettivita'  servizi  di  trasporto  necessari  ai  fabbisogni   di
mobilita' ai sensi del Regolamento (CEE) n.  1893/91  del  Consiglio,
del 20 giugno 1991, conferendo la relativa  autonomia  finanziaria  e
procedendo al risanamento finanziario del settore; 
  c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni,  la  rete  viaria  statale  e
regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni  interessate,
delle competenze e delle proprieta' di tronchi  di  strade  dall'ente
ANAS alle regioni competenti, mantenendo  alla  competenza  dell'ente
ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 6, lettara A, dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,   individuando
altresi' le altre strade di cui alle lettere c), d) ed e)  del  comma
6, lettera A, dell'articolo 2 del succitato decreto legislativo,  che
per la loro  natura  rientrano  nel  novero  di  quelle,  d'interesse
primario e strategico per lo  Stato,  da  mantenere  alla  competenza
dell'ente ANAS; 
  d) delegare alle regioni ulteriori  funzioni  amministrative  nelle
materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i  profili  che
restano nelle attribuzioni statali; 
  e) attribuire alle province, ai comuni e  agli  altri  enti  locali
funzioni amministrative per le materie  di  interesse  esclusivamente
locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d); 
  f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti  di  gestione,  i
settori prioritari  per  i  quali  opera  la  delega  delle  funzioni
amministrative regionali agli enti  locali,  ai  sensi  dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione; 
  g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema delle
imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite
o delegate, ai sensi delle lettere  a)  e  b),  possano  delegare  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46,  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi  nonche'
a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni: 
  a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti
di  sviluppo  e  di  programmazione  nazionale,  di  indirizzo  e  di
coordinamento, e  alle  amministrazioni  periferiche  di  compiti  di
programmazione, di sviluppo  nonche'  compiti  di  utilizzazione,  di
coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con  l'attribuzione
ai dirigenti della responsabilita' per budget di spesa, apportando le
necessarie modificazioni alla normativa  di  bilancio,  con  connesso
avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati; 
  b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le
responsabilita'  gestionali,   organizzative   e   finanziarie,   con
contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della
spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente
incremento delle entrate spettanti alle  regioni  stesse;  disciplina
dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del  Governo  in
caso di persistente inattivita' delle  regioni  nell'esercizio  delle
funzioni  delegate  e  per  l'ottemperanza  agli  obblighi  derivanti
dall'adesione  dell'Italia  all'Unione  europea;   disciplina   degli
accordi  di  programma  tra  Stato   e   regione,   anche   al   fine
dell'esercizio  della   funzione   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'attivita' amministrativa  regionale  sulla  base  di  criteri  e
principi di individuarsi  nelle  singole  materie,  qualora  esistano
esigenze di carattere unitario;  trasferimento  alle  amministrazioni
regionali e locali del personale  e  dei  beni  strumentali  e  delle
relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai
sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione; 
  c) attribuzione alla Conferenza di cui all'articolo 12 della  legge
23 agosto 1988, n. 400, dei compiti  di  monitoraggio  dell'attivita'
regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed  adozione
di atti qualora sia utile o necessario dettare  discipline  congiunte
in  materie  di  comune  competenza  tra  Stato  e  regioni,   ovvero
determinare   i   livelli   minimi   di   servizi,   consentendo   la
partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo
al riordino e  soppressione  degli  organismi  a  composizione  mista
ancora esistenti; 
  d) valorizzazione dello strumento della mobilita' anche volontaria;
aumento  della  flessibilita'  dei  poteri  di  organizzazione  degli
uffici. 
  48. Relativamente al Ministero dei trasporti e  della  navigazione,
il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti  a  razionalizzare  le  strutture  degli  attuali
organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con  particolare
riferimento alla  Direzione  generale  dell'aviazione  civile  ed  al
Registro aeronautico italiano.(14) 
  49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48,  il
Governo dovra'  provvedere  all'istituzione  di  un'unica  struttura,
sottoposta nelle  sue  funzioni  all'indirizzo  e  al  controllo  del
Ministro dei trasporti e della  navigazione,  al  fine  di  una  piu'
efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei  principi
e delle normative dell'Unione europea e degli accordi  internazionali
in materia, procedendo alle  eventuali  modifiche  del  codice  della
navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione. 
  50.  In  fase  di  prima  applicazione  il  personale  conserva  il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei
settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed  economica  del
personale interessato si  provvedera'  mediante  la  predisposizione,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle
di equiparazione, da predisporre entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali,
nell'emanazione dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  46,  il
Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a)  delegare  alle  regioni   i   compiti   di   programmazione   e
amministrazione in  materia  di  servizi  di  trasporto  pubblico  di
interesse  locale  e  regionale  con  qualsiasi  modo  di   trasporto
esercitati, ivi  compresi  i  servizi  ferroviari  in  concessione  e
gestione governativa e i servizi locali svolti dalle "Ferrovie  dello
Stato Spa"; affidare l'esercizio dei servizi  di  trasporto  pubblico
attraverso concessioni regolate  da  contratti  di  servizio,  aventi
caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da
parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che  il  relativo
costo e' finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i  servizi
ulteriori,  rispetto  a  quelli  corrispondenti  ai  livelli   minimi
definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti  di  servizio
stipulati tra le aziende  e/o  societa'  concessionarie  e  gli  enti
locali e che il corrispondente costo sia a  carico  dei  bilanci  dei
medesimi  enti  locali;  separare  istituzionalmente  i  compiti   di
programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale  e  locale,
di specifici organismi preposti  alla  formazione  e  attuazione  dei
piani di trasporto e alla preparazione e gestione  dei  contratti  di
servizio pubblico; 
  b) delegare alle regioni  il  compito  di  stipulare  contratti  di
servizio e di programma, con decorrenza dal 1 gennaio  1997,  con  le
societa' concessionarie di servizi ferroviari di interesse  regionale
e locale, nonche' con le societa' di servizio ferroviario  in  regime
di gestione commissariale  governativa,  indicando  le  modalita'  di
trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse; 
  c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione  delle
societa' di servizio ferroviario in regime di gestione  commissariale
governativa da attuarsi  mediante  affidamento  e  di  incarico  alla
societa' "Ferrovie dello Stato Spa" per la predisposizione del  piano
di ristrutturazione e  successivo  affidamento  in  concessione  alla
stessa societa' per non piu' di un triennio, esercitando il controllo
sull'attuazione del piano; 
  d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del  1  gennaio
1998,  con  propri  autonomi  contratti  di  servizio  regionale   di
contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato Spa"
e definire le procedure di subentro; 
  e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi  da
traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino
a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1 gennaio 1999; 
  f) procedere  all'individuazione  di  livelli  minimi  di  servizio
qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti   ad   assicurare
comunque l'esercizio del diritto alla mobilita' dei cittadini. 
  52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  gli
schemi di decreti legislativi di cui ai commi da  46  a  51  al  fine
dell'espressione del parere da parte della  Commissione  parlamentare
per le questioni  regionali  e  delle  altre  competenti  Commissioni
parlamentari; il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla  data
di trasmissione. 
  53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi  di
cui al comma 46,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
determinati dai commi 47 e 51 e previo parere  delle  Commissioni  di
cui al comma 52, potranno essere emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1997. 
  54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario
nazionale, introdotto dall'articolo  34,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n.  724,  la  regione  Valle  d'Aosta  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  organizzare  servizi  di
guardia medica con proprie norme, nonche' autorizzare  l'adozione,  a
titolo sperimentale, di modelli gestionali  di  tipo  aziendalistico,
nell'ambito dei servizi  di  emergenza,  purche'  finalizzati  ad  un
risparmio di risorse. 
  55. A far data  dal  1  giugno  1996  le  funzioni  in  materia  di
manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   delle   strade   statali
insistenti sul territorio delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono delegate, con  riferimento  all'ambito  territoriale  di
competenza, alle due province autonome  medesime,  secondo  modalita'
determinate con decreti legislativi emanati  ai  sensi  dell'articolo
107 del testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  che  disciplinano  altresi'  i
rapporti finanziari e patrimoniali. 
  56. Alle regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con norme di  attuazione,  previo  parere  delle
relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori  funzioni
per  completare  le  competenze  previste  dai   rispettivi   statuti
speciali; al fine di rendere  possibile  l'esercizio  organico  delle
funzioni  trasferite  con  le  medesime  norme  di  attuazione  viene
altresi' delegato alle regioni e province  autonome  stesse,  per  il
rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di
quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi,
residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento  degli  oneri
necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o  delegate
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse
che sono determinate d'intesa con il Governo in  modo  da  assicurare
risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione  che  il
trasferimento effettivo venga  completato  entro  il  30  giugno  del
rispettivo anno. 
  57. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o
piu'  decreti  legislativi  per  disciplinare  la  trasformazione  in
fondazioni di diritto privato degli  enti  di  prioritario  interesse
nazionale che operino nel settore musicale. 
  58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57,  il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella
categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private,
che svolgano attivita' di rilevanza nazionale  per  dimensione  anche
finanziaria, tradizione  e  bacino  di  utenza,  nonche'  quelli  che
costituiscono  anche  di  fatto  un  circuito  di  distribuzione   di
manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni  caso,  gli  enti
autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad  essi  assimilate,
disciplinati dalla  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  e  successive
modificazioni; 
  b)   determinazione   delle   condizioni   della    trasformazione,
comprendendovi:  situazione  economico-finanziaria   di   equilibrio;
gestione improntata ad imprenditorialita' ed efficienza; 
  c)  individuazione  dei  soggetti  pubblici  che  concorrono   alla
fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la
regione e il comune nei quali gli enti hanno sede: 
  d) determinazione delle modalita' e degli strumenti con i quali  lo
Stato, la regione e il comune  promuovono  d'intesa  l'intervento  di
altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; 
  e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno  informarsi  le
decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun  ente,  con
particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e
al   controllo    dell'attivita'    istituzionale,    nonche'    alla
partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia  e
delle finalita' culturali dell'ente. Per il  perseguimento  dei  fini
sociali  la  fondazione  potra'  disporre,  tra  le  sue   fonti   di
finanziamento, anche delle seguenti:  1)  contributi  di  gestione  a
carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri
contributi pubblici ed erogazioni liberali dei  privati;  3)  rendite
del suo patrimonio e proventi delle sue  attivita';  4)  altre  somme
erogate  alla  fondazione  a  qualsiasi  titolo   non   destinate   a
patrimonio; 5) contributi versati dai  fondatori  e  dai  sostenitori
delle  fondazioni;  6)  somme  derivanti  da  eventuali   alienazioni
patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per  delibera
del  consiglio  di  amministrazione.  Lo  statuto  della   fondazione
deliberato dai soci fondatori e' approvato con decreto dell'Autorita'
di Governo competente in materia di attivita' culturali; 
  f)  adeguata   vigilanza   sulla   gestione   economico-fianaziaria
dell'ente; 
  g)  incentivazione,  anche  attraverso  la  rimozione  di  ostacoli
normativi, del miglioramento dei risultati della gestione; 
  h)  previsioni  di  incentivi  per   la   costituzione   in   forme
organizzative autonome dei  corpi  artistici  e  delle  altre  unita'
operative,   senza   pregiudizio   per   il   regolare    svolgimento
dell'attivita' della fondazione; 
  i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente,  anche
in forma di partecipazione al fondo di  dotazione,  della  disciplina
prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera  i),  65,  comma  2,
lettera c-quinquies), e 110-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 
  l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalita'  piu'
favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di
avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato; 
  m) conservazione da parte delle  fondazioni  dei  diritti  e  delle
prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari. 
  59. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  57  sono
adottati su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla  Camera
dei deputati e al Senato  della  Repubblica  per  l'acquisizione  del
parere delle competenti Commissioni, che si  esprimono  entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi  i  termini  previsti  dal
presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi
prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 15 marzo 1997, n. 59 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che
il termine di cui al comma 48, del presente articolo e' riaperto fino
al 31 luglio 1997. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  59,  comma
59) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione  fino  al
31  dicembre  1998;  i  relativi   trattamenti,   comprensivi   delle
contribuzioni figurative,  possono  essere  erogati  nei  limiti  del
gettito contributivo  derivante  dalla  applicazione  delle  predette
disposizioni". 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 11 luglio 1998, n. 224 ha disposto (con l'art.  2,  comma  3)
che il commma 29, ultimo  periodo,  del  presente  articolo  2  "deve
essere interpretato nel senso che il limite  del  50  per  cento  ivi
previsto  e'  riferito  unicamente   all'ammontare   dei   contributi
liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e  dell'articolo
4,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  fatto  salvo
l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della  legge  14  agosto
1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per  le
imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7
agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2,  della
legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei  costi  per  le
imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge  7  agosto
1990, n. 250". 
 
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AGGIORNAMENTO (39a) 
  Il D.L. 18 settembre 2001, n.  347,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che  nell'ambito  della  ristrutturazione  della   rete   ospedaliera
prevista dal comma 5 del presente articolo, le  regioni  adottano  lo
standard di dotazione media di 5 posti letto per  mille  abitanti  di
cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla  lungodegenza
post-acuzie. 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto : 
  -(con l'art. 4, comma 187)  che  "Il  comma  30,  secondo  periodo,
dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  si  interpreta
nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio  2002,  le  cooperative  di
giornalisti editrici di  agenzie  di  stampa  quotidiane,  che  hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente  poste
italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano
a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e  successive  modificazioni,  qualunque
siano le attuali modalita' di trasmissione"; 
  -(con l'art. 4, comma 189) che l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 187 della L. 350/2003  e'subordinata  all'autorizzazione
delle competenti autorita' europee. 
 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 71)
che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  il  contributo   di   cui
all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'
soppresso". 
 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge."