LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 29-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso  il  competente
tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che
trasmettano   quotidianamente   propri   programmi   informativi   su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
letterari, per non meno del 25 per cento delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a  decorrere  dal  1
gennaio 1991: 
    a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  applicate  con  le
stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni  di
noleggio  e  di  abbonamento  ai  servizi  di  telecomunicazione   di
qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; 
    b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai
servizi di tre agenzie  di  informazione  a  diffusione  nazionale  o
regionale". (8) (13) ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2,  comma  20)
che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni
quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario  previsto
dalle suddette disposizioni, con frequenza  non  inferiore  a  cinque
giorni alla settimana o,  in  alternativa,  a  centoventi  giorni  al
semestre. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
4,  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,
della legge  3  maggio  2004,  n.  112,  decadono  dal  diritto  alla
percezione  delle  provvidenze  qualora  non   trasmettano   l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23  dicembre  2005,
n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma  128)  che  "Il  termine  di
decadenza  previsto  dall'articolo  1,  comma  461,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  si  intende  riferito  anche  ai  contributi
relativi agli anni precedenti".