DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonche' disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 27-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                    (Disposizioni organizzative).

  1-  Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari
nel  territorio  nazionale  e  di  tutte  le risorse finalizzate allo
sviluppo  delle  aree  depresse,  tenuto  conto  della delibera della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  del 2 agosto 1994, e'
istituita,  presso  il  Ministero del bilancio e della programmazione
economica,  la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento
delle problematiche connesse ai relativi interventi.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 1999, N. 61)).
  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo si
provvede  con  le  economie  derivanti per effetto della soppressione
dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di
lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del
fondo  di  cui  all'articolo  19,  comma 5, del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.