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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal: 26-6-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni dirette ad accelerare il completamento degli  interventi
pubblici nel Mezzogiorno e  la  realizzazione  dei  nuovi  interventi
nelle aree depresse; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nella
riunione del 20 e del 22 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro  e  dei  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione  europea
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  del  commercio
con l'estero, di concerto con i Ministri delle  finanze,  dei  lavori
pubblici  e  dell'ambiente,  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, per la funzione pubblica e  gli  affari  regionali  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
       MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((17)) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge."