DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 4-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
    Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro 
  1. In attesa di  un  intervento  di  ridefinizione  organica  delle
misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di  lavoro
in funzione di difesa o di promozione dei livelli  occupazionali,  il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  al   fine   di
promuovere, in  via  sperimentale,  il  ricorso  al  lavoro  a  tempo
parziale nonche'  a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario  di
lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995,  nei  limiti  delle
risorse  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo   di   cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in
applicazione delle disposizioni del decreto di  cui  al  comma  3,  i
seguenti benefici: 
    a)  una  riduzione,  a  beneficio  delle  imprese,  dell'aliquota
contributiva   per   l'assicurazione   generale   obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  relativamente   ai
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati  ad  incremento  degli
organici esistenti ((...)); 
    b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non  inferiore  allo
0,20  dell'aliquota  contributiva  prevista  per  il  trattamento  di
integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma,  n.  1),  della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una
integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle  imprese
in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  che  altresi'
determinino la  durata  dell'orario  settimanale  come  media  di  un
periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi. 
  2. Il beneficio  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  puo'  essere
determinato in misura  differenziata  con  riferimento  a  differenti
fasce di orario. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del  tesoro,  vengono  stabiliti  misure,
termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.