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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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  • NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI,
    MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI
    DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.
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  • NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
    PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
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  • NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
    E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI
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Testo in vigore dal:  21-5-1994 al: 19-7-1994
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarietà e gestione delle eccedenze occupazionali, nonché in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
" 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".
5. Con effetto dal 1 gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a L. 2.700.000 mensili. All'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, le parole: "dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.".
6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.