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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal: 19-8-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di cassa  integrazione  guadagni,  mobilita',
trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarieta'  e  gestione
delle  eccedenze  occupazionali,  nonche'  in   materia   di   lavori
socialmente utili, inserimento professionale dei  giovani,  contratti
di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e  di
sgravi contributivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica,  del  tesoro,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  dei  trasporti  e
della navigazione e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche  ai  fini  della  programmazione
delle risorse a sostegno  del  reddito  dei  lavoratori,  l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi  e  alle  aree  territoriali  e
detta, su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, i criteri generali  per  la  gestione  degli  interventi  di
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
  2.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono
attribuite al Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  le
competenze  del   soppresso   Comitato   interministeriale   per   il
coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI)  in  materia   di
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale.  Il  comitato
tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,
presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, in posizione di  fuori  ruolo,  opera  presso  il
predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale  relazioni
sull'andamento degli interventi di cassa integrazione  salariale.  Il
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  anche  sulla  base
degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
al CIPE  sull'andamento  dell'utilizzo  delle  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218)). 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. La durata dei programmi di ristrutturazione,  riorganizzazione
o conversione aziendale non puo' essere  superiore  a  due  anni.  Il
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta'  di
concedere due proroghe, ciascuna di durata  non  superiore  a  dodici
mesi,  per  quelli  tra  i  predetti  programmi  che  presentino  una
particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche  tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza  delle  conseguenze  occupazionali  che   detti   programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua
articolazione sul territorio.". 
  5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente: 
    "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai  che  per
gli  impiegati,  calcolato  tenendo  conto  dell'orario  di  ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga, non  puo'  superare:
a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di  lire
1.500.000 quando  la  retribuzione  di  riferimento  per  il  calcolo
dell'integrazione  medesima,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive, e superiore  a  lire  2.700.000  mensili.  Detti  importi
massimi  vanno  comunque  rapportati   alle   ore   di   integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun  anno,  a  partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui  alle  lettere
a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di  cui  alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura  dell'80  per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati." 
  6.  Le  disposizioni  in   materia   di   diritto   a   trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  novembre  1992,  n.  438,  e  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  non
si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
dell'articolo  1  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.   384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
ai lavoratori che fruiscono dei  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'. 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 1994  la  disciplina  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  si  applica  ai  dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in
forma  cooperativa,  anche  ai  soci  lavoratori,  addetti  in   modo
prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate.
Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in  cui
i  predetti  lavoratori  siano  sospesi  dal  lavoro   o   effettuino
prestazioni  di  lavoro  ad  orario  ridotto  in  conseguenza   della
riduzione delle attivita' appaltate ove connessa  all'attuazione,  da
parte  dell'appaltante,  di  programmi  di  crisi  aziendale,  o   di
programmi  di  ristrutturazione,   riorganizzazione   o   conversione
aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento  a
carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.