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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal:  29-12-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pensioni di anzianità
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
((11))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonché al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati.
2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi. (7)
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1 settembre di ciascun anno. (7)
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994.
((11))
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AGGIORNAMENTO(7)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 8)
che "I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 17) che "Per il 1994 il
termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni
, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti
al 24 dicembre."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993".