DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni 
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. La  domanda  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del  trattamento  medesimo
devono essere  presentate,  nel  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 7 della legge  20  maggio  1975,  n.  164,  all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione  ed  all'ispettorato
regionale  del  lavoro  territorialmente  competenti.  Nel  caso   di
presentazione tardiva della domanda si applicano  il  secondo  ed  il
terzo comma del predetto articolo 7.". 
  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Con il provvedimento di cui al comma  2,  il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  su  istanza  dell'azienda,  da
formularsi  contestualmente  alle  richieste  di  proroga,   dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto da parte dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) delle relative prestazioni, con  i  connessi  assegni  per  il
nucleo familiare ove spettanti". 
  2. Ai fini dell'erogazione del  contributo  previsto  dall'articolo
15,  comma  52,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con  passaggio
diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI  S.p.a.  o  da
societa' in stato  di  amministrazione  straordinaria,  in  quanto  i
lavoratori interessati siano posti  in  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria, nei limiti delle  risorse  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della  legge  5
agosto 1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,  mantengono  la
propria validita'  in  quanto  normativa  speciale  valevole  per  il
settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla  successiva
legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo  35
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  si
applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore  delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a  tutti  i  dipendenti
delle aziende  interessate,  quale  che  sia  il  loro  inquadramento
professionale, nonche' ai  dipendenti  delle  aziende  funzionalmente
collegate. 
  5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga  all'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  il  CIPI  puo'
concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993
e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma  per  la
medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i  casi  in
cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a  100,
ove si riscontri l'esistenza di  particolari  difficolta'  di  ordine
temporale nella realizzazione del programma di gestione della  crisi,
oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne  non  imputabili
alla volonta' dell'azienda. (4) (5) ((10)) 
  6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al  31  dicembre
1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20  maggio
1975,  n.  164,  relative  alle  contrazioni  ed   alle   sospensioni
dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino  da
cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo
non superiore  a  ventiquattro  mesi  consecutivi,  ovvero  per  piu'
periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio. 
  6-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, su proposta della regione Sardegna, la  societa'  Iniziative
Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a  reimpiegare,
secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre  1981,  n.  721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25,  i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore  della
legge 23  luglio  1991,  n.  223,  siano  stati  collocati  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della  legge  12  agosto
1977, n.675, e successive modificazioni, e nei  confronti  dei  quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali e'  stata  conclusa  o
avviata  la  procedura  di  fallimento  o  di   liquidazione   coatta
amministrativa. 
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano  altresi'
ai  lavoratori  destinatari  delle   disposizioni   in   materia   di
trattamento  speciale  di  disoccupazione  e  di  cassa  integrazione
guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e  successive  modificazioni,
nonche' delle disposizioni di  cui  all'articolo  12  della  legge  6
agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e  al  decreto-legge
13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla  legge
9 febbraio 1979,  n.  36,  ivi  compresi  quelli  gia'  collocati  in
mobilita'. 
  6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del  presente
articolo e' concesso il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge  23  luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni. 
  6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni  vigenti  concernenti
l'INSAR Agli oneri conseguenti  all'avviamento  delle  iniziative  di
ricollocamento si  provvede  mediante  il  conferimento  di  lire  40
miliardi all'INSAR per il 1993. 
  6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto,  dispone  il
conferimento della somma di cui al  comma  6-quinquies.  Al  relativo
onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo
al Ministero del tesoro. 
  7.  Sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  in  materia  di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese  alle
imprese esercenti attivita'  commerciali  che  occupino  piu'  di  50
addetti, nonche' alle agenzie di  viaggio  e  turismo,  compresi  gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e  alle  imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni  del  presente
comma si applicano alle imprese di  spedizione  e  di  trasporto  che
occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva  i  relativi  programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995. (9) ((10)) 
  8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo periodo le parole da "di omologazione" sino  alle  parole  "dei
beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo  periodo,  sono
inseriti  i  seguenti  periodi:  "Il  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di
mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori  sara'  detratto  da   quello   previsto   nel   caso   di
dichiarazione di fallimento". 
  9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  2-ter  (Assunzione  di  lavoratori  in  esubero   da   parte
dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a.  (INSAR)  e'
autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle
imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto  (primo,  secondo,
terzo e quarto gruppo) e dalle medesime  licenziati  o  collocati  in
mobilita'. 
  2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza  dalla  data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1  o  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  per  i  lavoratori  collocati
nelle liste di mobilita'. 
  3.  Ai  predetti  lavoratori  assunti  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9  dicembre  1981,  n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio  1982,  n.
25,  e'  riconosciuto  il  trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23  luglio
1991, n. 223. 
  4. Il CIPI con propria deliberazione,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  indica,  nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  5,  il  numero  dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri  per  la  loro  individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e  1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
medesimo Ministero. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". ((10)) 
  10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS  a  titolo
di  trattamenti   straordinari   di   integrazione   salariale   sono
incrementati di lire 350 miliardi. 
  10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985,  n.
49,  dopo  le  parole:  "cooperative  costituite"  sono  inserite  le
seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'". 
  10-ter. Per i dipendenti dalle aziende  commissariate  in  base  al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,  la  durata  dell'intervento  della
cassa integrazione straordinaria e' equiparata  al  termine  previsto
per l'attivita' del commissario. (4) (5) ((10)) 
    

-----------------

    
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1-bis) che "Il trattamento  di  proroga  di  cui  al  comma  1  trova
applicazione anche nei  confronti  delle  aziende  per  le  quali  e'
applicato il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236." 
    

-----------------

    
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L.  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994,
n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe  di  cui
al presente comma e di cui ai commi 1  e  1-bis  non  operano  per  i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo  6,  comma  10,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236." 
    

-----------------

    
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22)
che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e  di  mobilita'  a  favore   delle   imprese   esercenti   attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e  turismo  e  degli  operatori
turistici con piu' di  cinquanta  addetti  di  cui,  rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  e
prorogato  fino  al  31  dicembre  1997  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui." 
    

------------------

    
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto: 
  - (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del
presente articolo sono  prorogati  all'anno  1996  nei  limiti  delle
risorse allo scopo preordinate. 
  - (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi  di
lire per il 1994, previsto dal  comma  5  del  presente  articolo  e'
incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31  dicembre
1994,  previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende   riferito   alla
decorrenza della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla
richiesta dell'impresa." 
  - (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre  1994  di
cui al comma 7  del  presente  articolo,  relativo  alle  imprese  di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta  addetti  e'
prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso
periodo, si applicano anche le  norme  in  materia  di  mobilita'  ed
indennita' di mobilita'. 
  - (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento  salariale
di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga  ai
limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.