DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 (in G.U. 31/01/1994, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                       Contratto di programma 
 
  1. Il consiglio di amministrazione, entro sei  mesi  dalla  nomina,
predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare
le attivita' e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati
dall'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  ed  a
prevedere gli obiettivi di recupero della qualita' dei servizi  e  di
contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai
servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione
delle tariffe,  e,  sulla  base  di  accertate  eccedenze,  il  piano
triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo
schema  di  contratto  e'  finalizzato   al   risanamento   economico
finanziario dell'ente,  nonche'  al  soddisfacimento  delle  esigenze
degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da  enti  enaloghi
in altri Paesi europei. Sullo schema di  contratto  di  programma  e'
richiesto il parere delle  competenti  commissioni  parlamentari  che
devono esprimerlo nel termine  di  trenta  giorni.  Il  contratto  di
programma  e'  stipulato  tra  il  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni e il presidente dell'ente su  conforme  avviso  del
Ministro del tesoro. Il contratto di  programma  deve  contenere  una
carta del servizio pubblico postale, in cui  saranno  individuate  le
obbligazioni e le responsabilita' dell'ente in ordine ai  livelli  di
qualita' dei servizi, con specifico  riferimento  alle  finalita'  di
parita' di trattamento tra le diverse categorie o  fasce  di  utenti,
piena informazione sulle modalita'  dei  servizi  e  sui  livelli  di
qualita', agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili,
semplificazione  delle  procedure,  sollecita  risposta  ai  reclami,
istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo. 
  2. Fino  al  31  dicembre  1996  le  tariffe  dei  servizi  offerti
dall'ente sono  determinate  dal  consiglio  di  amministrazione  nel
quadro dei criteri fissati dal contratto  di  programma;  i  relativi
provvedimenti  sono  comunicati  al  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni che puo' annullarli nei  successivi  trenta  giorni
per violazione dei criteri indicati nel predetto  contratto,  ovvero,
nello stesso termine, puo' sospenderne l'applicazione per un  periodo
non superiore a tre mesi. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144)). 
  4. Sino alla data di inizio dell'attivita'  dell'ente,  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con
la  dotazione  organica  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  5. Il Governo riferisce annualmente  al  Parlamento  sull'andamento
del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati
economico-finanziari ed  ai  livelli  di  qualita'  conseguiti  nella
gestione dei servizi.