LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,  sono  concessi
ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6
dell'articolo 9  e  dal  predetto  comma  2  dell'articolo  11  della
medesima  legge,  sempre  che  tutte  le  entrate  pubblicitarie  non
raggiungano il 40 per  cento  dei  costi  complessivi  dell'esercizio
relativo  all'anno  1990,  compresi  gli  ammortamenti  risultanti  a
bilancio.(21) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  2-ter. I contributi previsti dalla presente  legge,  sono  concessi
alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che  trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto  Adige,
a  condizione  che  le  imprese  beneficiarie  non  possiedano  altre
emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di  cui  al
periodo precedente i contributi sono concessi nel limite  complessivo
di due milioni di euro per ciascuno degli anni  2007,  2008  e  2009.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO  2017,  N.  70)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). (16) (17) (21) 
  2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  2-quinquies. Per  la  concessione  dei  contributi  alle  emittenti
radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto  soltanto  dei
seguenti criteri, e cio' in  via  di  interpretazione  autentica  del
medesimo comma 2-ter: 
    a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00
e per oltre la meta' del tempo di trasmissione  programmi  in  lingua
francese, ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte
prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi  per  loro
conto; 
    b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo  1,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,  n.  66,  e
successive modificazioni; 
    c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero
delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti
televisive. 
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese  editrici  di
periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o  enti
morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale  delle
quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte  annualmente  0,2  euro  per
copia   stampata   fino   a   30.000   copie   di   tiratura   media,
indipendentemente dal numero delle testate.  Le  imprese  di  cui  al
presente comma devono essere costituite da  almeno  tre  anni  ovvero
editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al
presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 MAGGIO 2012,  N.  63,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)); 
    c) abbiano pubblicato  nei  due  anni  antecedenti  l'entrata  in
vigore  della  presente  legge  e  nell'anno   di   riferimento   dei
contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata  per
i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali  e  9  per  i
mensili. (2) 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo  contributo  la
societa'  proceda  ad  operazioni  di  riduzione  del  capitale   per
esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o  comunque  operi
il conferimento di azienda in societa' il cui statuto  non  contempli
l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare  in  conto
entrate  al  Ministero  del  tesoro  una  somma  pari  ai  contributi
disposti, aumentati degli interessi calcolati  al  tasso  doppio  del
tasso  di  riferimento  di  cui  all'articolo  20  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 novembe  1976,  n.  902,  e  successive
modificazioni,  a  partire  dalla  data  di   ogni   riscossione,   e
capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la  societa'  sia
posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate  al  Ministero
del tesoro una somma parimenti calcolata  nei  limiti  del  risultato
netto  della  liquidazione,  prima  di  qualunque  distribuzione   od
assegnazione. Una somma parimenti  calcolata  dovra'  essere  versata
dalla societa' quando, nei dieci anni dalla  riscossione  dell'ultimo
contributo, dai bilanci annuali o  da  altra  documentazione  idonea,
risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  11-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1998, N. 224. 
  11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono  abrogati  gli  ultimi  due
periodi del comma 5. Dal medesimo  anno  i  contributi  previsti  dal
comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano  dei  contributi
previsti  dal  predetto  comma  imprese   collegate   con   l'impresa
richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o  dagli  stessi  soggetti  che  la
controllano. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. 
  13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi  a  condizione
che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di
quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi  di
cui  ai  commi  stessi  non  siano  percepiti  da  imprese  da   esse
controllate o che le controllano ovvero che siano  controllate  dalle
stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.(21) 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  15. Le imprese editrici di cui al presente articolo,  ad  eccezione
di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli  obblighi
di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile  1983,  n.
137, a prescindere dall'ammontare  dei  ricavi  delle  vendite.  Sono
soggette agli obblighi medesimi,  a  prescindere  dall'ammontare  dei
ricavi  delle  vendite,  anche  le  imprese  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (17) 
                                                                 (14) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 9 gennaio 1991, n. 19 ha disposto (con l'art.  14,  comma  3)
che "I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua  slovena  sono
aumentati  del  50  per  cento,  nei  limiti   delle   disponibilita'
finanziarie della legge stessa". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)
che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal  comma
11 del presente articolo, e' raddoppiato. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "1.  L'articolo
3,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  deve  essere
interpretato nel senso che il contributo di 200  lire  a  copia,  nel
limite di 40.000 copie di tiratura  media,  si  riferisce  a  ciascun
numero del periodico. 
  2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici  bimestrali,
alle medesime condizioni; il requisito di cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma 3 si intende assolto qualora  le  imprese  interessate
abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto: 
  - (con l'art.  1,  comma  454)  che  "A  decorrere  dai  contributi
relativi all'anno 2005, non e' piu'  corrisposta  l'anticipazione  di
cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  250.
I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno
successivo a quello di riferimento"; 
  - (con l'art. 1, comma 455) che "A decorrere dal 1°  gennaio  2005,
ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10  e  11
dell'articolo 3 della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, i costi sostenuti  per  collaborazioni,  ivi  comprese
quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari  al  10
per cento dei costi complessivamente ammissibili"; 
  - (con l'art. 1, comma 457) che  le  modifiche  ai  commi  2-ter  e
2-quater del presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 2002; 
  - (con l'art.  1,  comma  457)  che  "A  decorrere  dai  contributi
relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo
3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e'
elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo  il  31
dicembre 2004.  In  caso  di  cambiamento  della  periodicita'  della
testata successivo al 31 dicembre  2004,  il  requisito  deve  essere
maturato con riferimento alla nuova periodicita'"; 
  -  (con  l'art.  1,  comma  461)  che  "Le  imprese  richiedenti  i
contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e  8  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni,  nonche'  all'articolo  23,
comma  3,  della  legge  6  agosto  1990,  n.   223,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112,  decadono  dal  diritto  alla  percezione  delle  provvidenze
qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un  anno  dalla
richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23  dicembre  2005,
n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma  128)  che  "Il  termine  di
decadenza  previsto  dall'articolo  1,  comma  461,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  si  intende  riferito  anche  ai  contributi
relativi agli anni precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Per  i  contributi  relativi  agli  anni  2007  e   2008,   previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,  2-quater,  8,  10  e  11,  e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  si  applica  una
riduzione del 2 per cento  del  contributo  complessivo  spettante  a
ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della  legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223  ha  disposto  (con  l'art.  21,
comma 1, lettera a)) che e' abrogato "il secondo  periodo  del  comma
2-ter  dell'articolo  3  della  legge  7   agosto   1990,   n.   250,
limitatamente alle parole: "e 11 e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi  complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,"". 
  Inoltre ha disposto (con l'art. 22, comma  2)  che  "Ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 56 della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  il
presente  regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere  dal  bilancio
d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello  in  corso
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana". 
  La L. 14 agosto  1991,  n.  278,  come  modificata  dal  D.P.R.  25
novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)  che  il
contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, non  e'  piu'
raddoppiato. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art.  32,  comma
1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.