LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
         (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi) 
  1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non puo'  superare,  a
livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio  1993  ridotto
del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996  e
del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995  viene  individuato
l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto  di  beni  e
servizi. Le regioni tramite  i  direttori  generali  e  i  commissari
straordinari provvedono  ad  individuare  i  funzionari  responsabili
delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di  servizi  entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Gli oneri relativi agli interessi  passivi  richiesti
dai fornitori o dai  prestatori  di  servizi  in  caso  di  ritardato
pagamento rientrano nella responsabilita' contabile  del  funzionario
delegato e del direttore generale o del commissario straordinario  in
caso di mancato controllo. In nessun caso e' consentito alle  regioni
di far gravare  sulle  aziende  di  cui  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti  e  i  crediti  facenti
capo alle gestioni pregresse delle unita'  sanitarie  locali.  A  tal
fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando
l'ufficio responsabile delle medesime. ((11)) 
  2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di  beni
e servizi, con  particolare  attenzione  alle  attrezzature  tecnico-
medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei
mesi a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  inviano  una  relazione  al  Ministro  della  sanita'  e   ai
Presidenti delle Camere per  l'inoltro  alle  competenti  Commissioni
permanenti. 
  3. Per il raggiungimento dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1,  le
regioni possono individuare forme di centralizzazione degli  acquisti
da  parte  del  Servizio  sanitario  nazionale,  fissare  prezzi   di
riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento
dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni. 
  4. L'affidamento e il rinnovo a  terzi  di  servizi  di  pertinenza
dell'unita'  sanitaria  locale  e   dell'azienda   ospedaliera   sono
subordinati  alla  contestuale  disattivazione   dei   corrispondenti
servizi direttamente gestiti ed il relativo  personale  e'  posto  in
mobilita' d'ufficio. Il personale che non ottempera al  trasferimento
d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  34
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall'articolo 5 del decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  "7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995  le  modalita'
di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla  base  dei  seguenti
principi: 
    a) prevedere l'attribuzione da parte  delle  regioni  per  l'anno
1995 di una  quota  del  fondo  sanitario  destinata  alla  copertura
parziale delle spese necessarie per  la  gestione  determinata  nella
misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno  precedente,
decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione,  compresi  gli  oneri
passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti; 
    b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a
fronte del finanziamento erogato secondo le  modalita'  di  cui  alla
lettera  a)  devono  formare  oggetto  di  apposito   piano   annuale
preventivo  che,  tenuto  conto  della  tariffazione,  ne  stabilisca
quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che  piu'
convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale
preventivo forma oggetto  di  contrattazione  fra  regione  e  unita'
sanitarie locali, da una  parte,  e  azienda  ospedaliera  e  presidi
ospedalieri  con  autonomia  economico-finanziaria,  dall'altra.   La
verifica a consuntivo, da parte,  rispettivamente,  delle  regioni  e
delle  unita'   sanitarie   locali   dell'osservanza   dello   stesso
preventivo, tenuto conto di  eventuali  motivati  scostamenti,  forma
criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole
aziende  ospedaliere  o  dei  presidi  stessi  da  erogare  nell'anno
successivo; 
    c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa  eventualmente
dovute da parte dei cittadini, gli  introiti  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale  dei  diversi  operatori  ed   i
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; 
    d) prevedere i lasciti,  le  donazioni  e  le  rendite  derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse
acquisite per contratti e convenzioni. 
  7-bis. La remunerazione  a  tariffa  delle  prestazioni  effettuate
rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in  positivo  o
in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per  cento  di  cui  al
comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono  altresi'  effettuate
le compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale. 
  7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma  7,  valido  per
l'anno 1995, dovra' essere progressivamente superato nell'arco di  un
triennio, al termine del quale si dovra' accedere  esclusivamente  al
sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici  e
privati". 
  6. A decorrere dalla data di entrata in  funzione  del  sistema  di
pagamento delle prestazioni  sulla  base  di  tariffe  predeterminate
dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano  in
vigore  i   nuovi   rapporti   fondati   sull'accreditamento,   sulla
remunerazione  delle  prestazioni  e  sull'adozione  del  sistema  di
verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni  ed
integrazioni. La facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si
esercita nei confronti di tutte  le  strutture  ed  i  professionisti
accreditati dal Servizio  sanitario  nazionale  in  quanto  risultino
effettivamente in possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente e accettino il sistema  della  remunerazione  a  prestazione.
Fermo restando  il  diritto  all'accreditamento  delle  strutture  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera  comunque  nei  confronti
dei soggetti convenzionali e dei  soggetti  eroganti  prestazioni  di
alta specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da  leggi
regionali  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato   decreto
legislativo  n.  502  del  1992,  che  accettino  il  sistema   della
remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe. 
  7.  All'articolo  8,  comma  5,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
sono soppresse le parole "sulla base di criteri di  integrazione  con
il servizio pubblico". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 14)
che "Le gestioni a stralcio di cui all'articolo  6,  comma  1,  della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  sono  trasformare  in  gestioni
liquidatorie."