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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal:  2-3-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(Spesa farmaceutica)
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalità applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al conseguimento del predetto risparmio. (10)
3. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità Europea. Tale abbattimento dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996. (17)
((19))
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 1 dicembre 1995, n. 509, convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1996, n. 34, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento."
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42."
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, nel modificare l'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi".