LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                 Disposizioni in materia di sanita' 
 
  1.  Per  l'anno  1994,  le  unita'  sanitarie  locali  non  possono
procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si  rendano
vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1 
luglio 1993, e non coperti. 
  2. Le regioni possono  autorizzare,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, assunzioni in deroga nel  limite  massimo,  complessivo  e
comprensivo del personale amministrativo  e  di  quello  sanitario  a
livello regionale, del 50 per cento dei  posti  resisi  vacanti,  per
cessazioni dal servizio,  comunque  verificatesi.  Le  autorizzazioni
possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure  di
mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e  85  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.  384,  nonche'  dopo
aver esperito le procedure di mobilita'  per  documentate  situazioni
familiari e personali previste dagli articoli 12 e  13  del  medesimo
decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al
personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle  attivita'
necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135,  nonche'
al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione 
e per i consultori familiari e materno-infantili. 
  3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1  gennaio  1994,
l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58  e  124
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
non puo'  eccedere  il  70  per  cento  degli  stanziamenti  relativi
all'anno  1991.  A  tal  fine,  le  amministrazioni  provvedono  alla
ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione
dei plus orari da assegnare al personale di cui agli  articoli  61  e
127 del citato decreto n. 384 del 1990.  In  particolare,  le  unita'
sanitarie locali e gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico provvedono alla ridefinizione dei  piani  di  lavoro  con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente
e del  relativo  fondo  di  cui  all'articolo  124  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando  la
maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno  ai  sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412. (22) 
  4. Gli organi di amministrazione delle unita'  sanitarie  locali  e
degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  il
coordinatore  amministrativo  ed   il   coordinatore   sanitario,   i
componenti il  collegio  dei  revisori,  nonche',  ove  nominati,  il
direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
  5. La  corresponsione  delle  indennita'  di  qualificazione  dello
studio   professionale,   di   collaborazione   informatica   e    di
collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere
L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo
dal decreto del Presidente della Repubblica  28  settembre  1990,  n.
314,  e  dell'indennita'  di  collaborazione   informatica   di   cui
all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e'
sospesa a far data dal 1 gennaio  1994  fino  all'entrata  in  vigore
degli accordi collettivi nazionali stipulati ai  sensi  dell'articolo
4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive 
modificazioni. 
  6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile
lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968,  n.  416,  come  modificata
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre  1988,  n.  460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta
nell'ambito  delle  indennita'  professionali  previste  in  sede  di
accordo di lavoro e correlate a  specifiche  funzioni.  Dalla  stessa
data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non 
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. 
  7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle 
d'Aosta in materia di bilinguismo. 
  8. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato  e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 
  9. A decorrere  dal  1  gennaio  1994,  e'  abolito  il  prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  30
della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  A  decorrere  dalla  medesima
data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici  per  i  quali
sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio 
sanitario nazionale. 
  10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
procede alla riclassificazione delle  specialita'  medicinali  e  dei
preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, 
collocando i medesimi in una delle seguenti classi: 
    a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; 
    b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di 
rilevante interesse terapeutico; (44) 
    c)  altri  farmaci  privi  delle  caratteristiche  indicate  alle
lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta 
con accesso alla pubblicita' al pubblico. (22) 
  c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla 
pubblicita' al pubblico (OTC) . (66) 
  11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata  in  modo
da garantire che l'onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale
per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo  di
lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo  1  settembre
1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14  e
16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  la  classificazione  delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi  di  cui
al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 
  12. A decorrere dal 1 gennaio  1994,  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti  a  regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non  possono
superare la media dei  prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e
inerenti al medesimo principio nell'ambito della  Comunita'  europea;
se  inferiori,  l'adeguamento  alla  media  comunitaria  non   potra'
avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della  differenza.
Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze  in
materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita' 
medicinali. (32) (38) 
  13.   La   Commissione   unica   del   farmaco,   ai   fini   della
riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il  criterio
delle  categorie  omogenee.  Le  relative  decisioni  della  suddetta
Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie  e
sono  immediatamente  esecutive.  Le  aziende   produttrici   possono
proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La 
Commissione decide entro i successivi quindici giorni. 
  14. I farmaci collocati nella classe di cui al  comma  10,  lettera
a), sono a totale carico del  Servizio  sanitario  nazionale  con  la
corresponsione, da parte  dell'assistito,  di  una  quota  fissa  per
ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione  e  di  lire
6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per  i  farmaci  collocati
nella  classe  di  cui  al  comma  10,  lettera  b),  e'  dovuta  una
partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50
per cento del prezzo di vendita  al  pubblico.  I  farmaci  collocati
nella classe di cui al comma 10, lettere c) e c-bis) , sono a 
totale carico dell'assistito. 
  15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle  prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di  fisiokinesiterapia  e
le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta,
con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli 
importi eccedenti tale limite. (44) 
  16.  A  decorrere  dal  1  gennaio   1995   sono   esentati   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15  i
cittadini di eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta'  superiore  a
sessantacinque anni, appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio  1996  sono  altresi'  esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e  15  i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa  di
trapianti di organi, nonche' i titolari  di  pensioni  sociali  ed  i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono
inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui  ai
commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche'  i
titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed  i
loro familiari a carico purche' appartenenti ad un nucleo  familiare,
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a
lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza  del
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio
a carico. Le esenzioni connesse ai  livelli  di  reddito  operano  su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da  apporre  sul
retro della ricetta. I soggetti affetti  dalle  forme  morbose  e  le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio  1991,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
limitatamente alle  prestazioni  individuate  dallo  stesso  decreto.
((Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione  alla  spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi  di  un  sostegno
familiare, per i quali  l'autorita'  giudiziaria  abbia  disposto  un
provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  343  del  codice  civile   o
dell'articolo 403 del codice civile, nonche'  dell'articolo  4  della
legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente  comma  si
provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di  cui  all'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  Ai  fini  della
semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma,
la medesima esenzione e' accertata e  verificata,  nell'ambito  delle
risorse   disponibili   a   legislazione   vigente,   attraverso   le
funzionalita'  dell'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti,   di   cui
all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  ovvero,   nelle   more   della   sua   realizzazione,
dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema  tessera  sanitaria,  sulla
base  delle  informazioni  rese  disponibili  dal   Ministero   della
giustizia)). 
  16-bis.  Sono  altresi'  esenti  le  prestazioni   diagnostiche   e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di  comprovata  efficacia,  di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo  5  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito  dal  comma  16-quinquies  del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro 
della sanita' 1 febbraio 1991. 
  16-ter.   Per   l'assistenza   farmaceutica    l'esenzione    opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui  al  comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni  di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi  di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei  grandi  invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento  e  dei  grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di  una  quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione  e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per 
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 
  16-quater. I direttori generali e i commissari  straordinari  delle
unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  dispongono
verifiche  sulla  regolarita'  delle  prescrizioni,  in   regime   di
esenzione,  dei  medici  convenzionali  e  dipendenti  del   Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi  preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione  apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di  violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le 
sanzioni previste dal codice penale. 
  16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della  legge  29  dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in  corso  di  gravidanza
fruite presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate  o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo  il  protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del  Ministro  della  sanita'  14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 
1984. 
  17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al  pagamento
della quota fissa sulle singole  prestazioni  farmaceutiche  e  sulle
singole ricette  relative  alle  altre  prestazioni  sanitarie.  Sono
altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 novembre 1992, n. 438. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382. 
  19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 
febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato  a  lire
150.000.000 annue. Il contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del  medesimo  articolo
31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella  misura  del  5,6
per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a 
decorrere dal 1 gennaio 1994. 
  20.  Per  l'anno  1994,   il   versamento   in   acconto   previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle  finanze  11
giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30
dicembre  1991,  n.  413,   e'   effettuato   tenendo   conto   delle
modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo;  con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 
sono individuate le modalita' di attuazione. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (22) 
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) 
che "Le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, sui fondidi  incentivazione  previsti  per  il
comparto  della  Sanita',  si  interpretano  nel   senso   che   sono
applicabili 
anche al personale medicoveterinario e ai dipendenti degli Istituti 
zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1 gennaio 1996." 
    
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 18 novembre 1996,  n. 583  convertito con modificazioni dalla
L. 17 gennaio 1997, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 8,  comma  12,  della  legge
24 dicembre  1993, n.  537, l'adeguamento alla  media comunitaria dei
prezzi  degli  emoderivati  salvavita in vigore  alla  data  del  15
novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996".
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AGGIORNAMENTO (38) 
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art.  36,  comma  1)
che 
"La disposizione del comma 12 del presente  articolo  8,  secondo  la
quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994,  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al  regime
di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono 
superare la media dei  prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e
inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita' 
europea, deve  essere  intesa  nel  senso  che  e'  rimesso  al  CIPE
stabilire 
anche quali e quanti Paesi della Comunita' prendere a riferimento per
il confronto, con applicazione dei tassi di conversione  fra  valute,
basati sulla parita' dei poteri d'acquisto,  come  determinati  dallo
stesso CIPE". 
    
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AGGIORNAMENTO (44) 
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 85,  comma  1)
che a decorrere dal 1 luglio 2001, e' soppressa la classe di  cui  al
comma 10, lettera b), del presente articolo. 
 Ha inoltre disposto (con l'art. 85, comma 3) che " A decorrere dal 
1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto  da  lire  70.000  a  lire
  23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' abolita ogni forma di 
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni 
specialistiche e di diagnostica strumentale." 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 13 settembre 2012, n.  158,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art.  12,  comma
1) che  "La  domanda  di  classificazione  di  un  medicinale  fra  i
medicinali erogabili a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  ai
sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive modificazioni, e'  istruita  dall'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione  del  relativo
prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma  33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n. 326."