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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1993, n. 217

Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/7/1993
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Testo in vigore dal:  22-7-1993

Art. 6

Riscossione del contributo
1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è corrisposto mediante:
a) versamento diretto al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del soggetto obbligato;
b) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile alle aziende di credito indicate all'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile all'amministrazione postale.
Per i cittadini stranieri residenti in Italia, ai quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, non si applicano le disposizioni del presente regolamento, il versamento del contributo va effettuato, con la modalità di cui al punto c).
2. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è versato, con le modalità previste per l'IRPEF, a titolo di acconto nell'anno cui il contributo si riferisce secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, e a saldo entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
3. Il versamento in acconto del contributo è commisurato, in misura pari a quella prevista per il versamento d'acconto dell'IRPEF, all'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ovvero al minor importo determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera b), della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di omessa dichiarazione, l'acconto è commisurato, nella stessa misura, all'importo del contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto sulla base del reddito complessivo non dichiarato ai fini dell'IRPEF.
4. Il versamento a titolo di acconto del contributo va effettuato in due rate, la prima in misura pari al 40% dell'acconto dovuto entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente; la seconda, per la differenza, entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Qualora l'importo della prima rata non superi quello indicato all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il versamento in acconto è effettuato in unica soluzione entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce.
5. Il versamento in acconto del contributo non è dovuto se l'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente non supera il limite indicato, per i contribuenti soggetti all'IRPEF, all'art. 1, terzo comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi non è dovuto o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile qualora i relativi importi non superino il limite indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121; se tali importi superano il predetto limite sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.
7. Qualora nella dichiarazione dei redditi gli importi versati risultino superiori al contributo dovuto, la parte versata in eccedenza è rimborsata d'ufficio, salvo che il soggetto interessato non scelga di computare tale eccedenza in diminuzione, anche in sede di acconto, dal contributo relativo al periodo d'imposta successivo.
L'eccedenza risultante dalla dichiarazione non può essere compensata con le somme dovute relativamente alle imposte sui redditi.
8. I modelli per i versamenti di cui al comma 1 sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di rilascio dell'attestazione di pagamento, le modalità di esecuzione dei versamenti in tesoreria, la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e i relativi controlli, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro emanato in applicazione dell'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni emanato in applicazione dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si applicano anche al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
9. I contributi non corrisposti dai soggetti obbligati sono riscossi mediante ruoli a norma dell'art. 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Fino all'importo indicato all'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, comprensivo della sopratassa e degli interessi, non si fa luogo né a iscrizioni a ruolo né a rimborsi.
10. Le modalità per la corresponsione e il versamento del contributo riguardante i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4 sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, e successive modificazioni.
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e nell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.