stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1993, n. 217

Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/7/1993
nascondi
Testo in vigore dal:  22-7-1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti i commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che disciplinano il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto da alcune categorie di soggetti e ne determinano l'imponibile e la misura;
Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che per la dichiarazione,
l'accertamento e la riscossione del contributo di cui sopra nonché per le relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 14, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per stabilire criteri e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso art. 14;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici";
Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel sopracitato art. 14 della legge n. 413 del 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993;
Ritenuto che non è stato possibile condividere il predetto parere nella parte in cui si chiede l'introduzione di una speciale disposizione in materia di acconto per l'anno 1993 in caso di pubblicazione tardiva del presente decreto, in quanto debbono essere integralmente applicate al contributo sanitario le condizioni previste dalla legge per il versamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; peraltro, le modalità di determinazione del contributo sono state già portate a conoscenza dei contribuenti a mezzo della guida pratica distribuita unitamente al modello di dichiarazione dei redditi per l'anno 1993;
Constatato che in data 10 giugno 1993 è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 giugno 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
1. Il contributo dovuto annualmente per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e succes- sive modificazioni e integrazioni, nell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel titolo terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di legge richiamate al precedente comma stabiliscono i soggetti tenuti a corrispondere il contributo, la base imponibile per la relativa commisurazione, la misura e la devoluzione del contributo stesso. I criteri, le modalità e i termini per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), così come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 11, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, è il seguente:
"Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori
dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati,
comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è
fissata nella misura del 10,60 per cento della retribuzione
imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota
del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di
lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera d), del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo
istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,
successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6
dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle
amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a
decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo è
soppresso".
3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende
autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti
all'applicazione del comma precedente sono recuperate
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità
economiche di maternità, restano fermi i contributi
stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e succes-
sive modificazioni.
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i
soggetti aventi diritto alle indennità economiche di
malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono
applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di
lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come
individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di
diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente
da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di
retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le
retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari
categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in
vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e suc-
cessive modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi
professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e
pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello
di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, stabilito nella misura del 5,4 per cento del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno
precedente a quello cui il contributo si riferisce, con
esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei
fabbricati e di capitale concorrono, per la parte
eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto
anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo
dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è
ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende
agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti
titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i
mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le
aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili
ubicate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato
dall'art. 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 5,4 per cento del
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo
a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo
versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la
determinazione del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini
stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al
pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno,
hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già
pagate come contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del commi 1, 8, 9 e 10. Il
relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il
contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del
presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a
lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4,60 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura
contributiva di cui al comma precedente è così ripartita:
3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,80 per
cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
dall'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio
1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n.
25, e dall'art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958,
n. 250.
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle
con ordinamento autonomo o dotate di autonomia
amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti
locali con esclusione delle aziende municipalizzate,
nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a
versare il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale l'imitatamente alla quota a loro
carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il
versamento diretto al pertinente capitolo di entrata
dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere
si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto
nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.".
1) Le aliquote indicate nei commi 1, 8, 11, 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 6, comma
12, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438).
Le aliquote di cui ai commi 8, 9, 11 e 14 dell'art. 31 della legge n. 41 del 1986, precedentemente in vigore, erano le seguenti:
commi 8, 9 e 11:
a) 7,5 per cento (testo originario dell'art. 31, dal 1 gennaio 1986);
b) 6,5 per cento (art. 10, comma 3, della legge 11
marzo 1988, n. 67, dal 1 gennaio 1988);
c) 5 per cento (art. 10, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1 gennaio 1989);
comma 14:
a) 4 per cento (testo originario dell'art. 31, dal 1
gennaio 1986);
b) 4,2 per cento (art. 5, comma 13 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, dal 1 gennaio 1991).
2) La Corte costituzionale con sentenza 28 ottobre 1987, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1987, n. 52, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, n.
10 nella parte in cui, per il contributo dovuto dai
soggetti di cui al comma 8, fissato in somma annua non
inferiore a lire 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo,
determinato ai sensi del comma 8 e, per effetto dell'art. 27, legge 11 marzo 1983, n. 87, l'illegittimità dell'art. 31, n. 10 nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al comma 9, fissato in somma annua non
inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai
fini del contributo, del minor reddito effettivo,
determinato ai sensi del comma 8).
- Il testo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) è il seguente:
"Art. 14. - 1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base
degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al
medesimo anno.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sono computati a
titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo
sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle
disposizioni recate dai commi precedenti.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".


Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 31 della legge n. 41/1986 v. nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 13, della legge 30 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) è il seguente: "13. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.".
- Per il testo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. nelle note alle premesse.
Si riportano gli articoli del titolo III (Finanziamento) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
"Art. 11 (Versamento contributi assistenziali). - 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titoli di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale alle stesse scadenze previste per i soggetti di cui al precedente comma 1.
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi tre mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di aprile 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento all'intero primo trimestre 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 giugno 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nel primo trimestre 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'art. 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. Per l'anno 1993 il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nelle more di attuazione dei decreti di cui al comma precedente delibera l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Entro il mese di febbraio 1994 il CIPE con le predette modalità provvede all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1993, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente erogata per l'anno 1994.
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992".
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
1) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
a) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
b) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
c) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
d) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
e) centri di ricerca per l'erogazione di attività sanitarie di alta specialità di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale;
2) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale assicura altresì quote di finanziamento destinate a:
a) riequilibrio a favore delle regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento, da attuarsi nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto;
b) riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".
"Art. 13 (Autofinanziamento regionale). - 1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo art. 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto".