DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 17-4-1977
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis
  Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

  Il  versamento  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, di
cui  alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve
effettuarsi   alle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di
credito  di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del  patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
La  delega  puo'  essere conferita anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato
con  la  legge  4  agosto  1955,  n.  707,  avente  un patrimonio non
inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al
contribuente  una  attestazione  recante  l'indicazione  dell'importo
dell'ordine  di  versamento  e  della  data  in  cui lo ha ricevuto e
l'impegno  di  effettuare  il  versamento  in tesoreria per conto del
contribuente  entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e
le  modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per
l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione dei
relativi  dati  e  documenti  all'amministrazione  e  per  i relativi
controlli  sono  stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  ((Non  si  fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando
l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)).