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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395

Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1998)
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  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo I
    PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
    AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI
  • 1
  • orig.
  • 2
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI
    SOSTITUTI DI IMPOSTA.
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo I
    CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE
    PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 7
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  • 10
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  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo II
    ADEMPIMENTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
    ASSISTITI DAI CENTRI AUTORIZZATI
  • 14
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo III
    ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
    FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
  • 15
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI
    POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON
    L'ASSISTENZA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER
    LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F.).
    Capo IV
    ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
  • 16
  • orig.
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal:  26-10-1996
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti interessati
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1,
(( lettere a) d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo ))
, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
((7))
2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.