LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 4. 
 
  1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale,
previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente  in
via esclusiva la  responsabilita'  genitoriale,  ovvero  dal  tutore,
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche  il  minore
di  eta'  inferiore,  in  considerazione  della  sua   capacita'   di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova  il  minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto. (28) ((29)) 
  2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti  la  responsabilita'
genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i  minorenni.  Si
applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti  del  codice
civile. (28) ((29)) 
  3.  Nel  provvedimento  di  affidamento  familiare  devono   essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri  riconosciuti  all'affidatario,  e  le
modalita' attraverso le quali i genitori e gli  altri  componenti  il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti  con  il  minore.  Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita
la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la  vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che  si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il  servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma  di
assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni  del
luogo in cui  il  minore  si  trova,  a  seconda  che  si  tratti  di
provvedimento emesso ai sensi  dei  commi  1  o  2,  ogni  evento  di
particolare  rilevanza  ed  e'  tenuto  a  presentare  una  relazione
semestrale sull'andamento del  programma  di  assistenza,  sulla  sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione  delle  condizioni  di
difficolta' del nucleo familiare di provenienza. 
  4. Nel provvedimento  di  cui  al  comma  3,  deve  inoltre  essere
indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento  che  deve
essere rapportabile al complesso  di  interventi  volti  al  recupero
della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di
ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per  i  minorenni,
su richiesta del  pubblico  ministero  e  nel  contraddittorio  delle
parti,  qualora   la   sospensione   dell'affidamento   rechi   grave
pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del  termine  di
durata dell'affidamento  il  servizio  sociale  segnala  al  pubblico
ministero l'opportunita' di richiederne la proroga. (28) ((29)) 
  5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di  cui
al comma 4 o con provvedimento  della  stessa  autorita'  che  lo  ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno  la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia d'origine che  lo
ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso  rechi
pregiudizio al minore. (28) ((29)) 
  5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo  di  affidamento,  il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo
II  del  titolo  II  e  qualora,  sussistendo  i  requisiti  previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo  adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e  duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 
  5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,  il  minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad
altra  famiglia  o  sia  adottato  da  altra  famiglia,  e'  comunque
tutelata, se rispondente all'interesse  del  minore,  la  continuita'
delle  positive  relazioni  socio-affettive   consolidatesi   durante
l'affidamento. 
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui  ai  commi  4,
5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle  valutazioni  documentate  dei
servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni  dodici
o anche di eta' inferiore se capace di discernimento. (28) ((29)) 
  5-quinquies. Nel caso  di  minore  rimasto  privo  di  un  ambiente
familiare  idoneo  a  causa  della  morte  del  genitore,   cagionata
volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche
in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti
i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso  e  i  parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle,  il
tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la  continuita'
affettiva tra gli stessi. 
  5-sexies. Su  segnalazione  del  tribunale  competente,  i  servizi
sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un  adeguato
sostegno psicologico e l'accesso alle  misure  di  sostegno  volte  a
garantire il  diritto  allo  studio  e  l'inserimento  nell'attivita'
lavorativa. 
  6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo  di  durata  previsto,
ovvero intervenute le circostanze di  cui  al  comma  5,  sentiti  il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto  gli
anni dodici e anche il minore di eta'  inferiore,  in  considerazione
della sua capacita' di discernimento,  richiede,  se  necessario,  al
competente  tribunale  per  i  minorenni  l'adozione   di   ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso  una  comunita'
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato,  ma
decorsi dodici mesi il giudice  verifica  nel  contraddittorio  delle
parti l'andamento del programma  di  assistenza,  l'evoluzione  delle
condizioni di difficolta'  del  nucleo  familiare  di  provenienza  e
l'opportunita' della prosecuzione dell'inserimento. (28) ((29)) 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".