DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
              (Revisione delle prestazioni sanitarie). 
  1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  definisce  i  livelli  uniformi  di
assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal
1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il  Governo  provvede
direttamente entro il 15 dicembre 1992. 
    (( 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )). 
    (( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )). 
    (( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )). 
     (( 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )). 
    (( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )). 
  7. La quota  fissa  sulle  singole  prescrizioni  farmaceutiche  e'
determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di
antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione  monodose;
la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche e' determinata in
lire 4.000. 
  8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e' corrisposto  in  misura  proporzionale  alle  prestazioni
effettivamente rese in rapporto a quelle  da  rendere  in  base  alla
normativa vigente. 
  9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito
ai sensi dell'articolo 25, comma  5,  del  decreto-legge  8  dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di
listino applicati per i beni e i  servizi  inclusi  nell'osservatorio
stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi  di  riferimento  per  gli
acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 
  10. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  qualora  i
redditi  risultassero,  anche  per  effetto  dell'applicazione  degli
indici di capacita'  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni , di importo  superiore  a  quelli
previsti dai commi 2  e  3,  il  soggetto  decade  dal  diritto  alle
prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale  e  si  procede  al  recupero
delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente  usufruite,
nonche' della quota fissa individuale di cui al comma 2 del  presente
articolo. 
  11.  Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici  e
privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28  febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e' fissato nella misura  del
10,60 per cento della retribuzione imponibile, di  cui  il  9,60  per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1  per  cento  a  carico  dei
lavoratori. Il contributo per le prestazioni del  Servizio  sanitario
nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11  dell'articolo  31  della  citata
legge n. 41 del 1986,  e  successive  modificazioni,  e'  determinato
nella misura del 5,4 per cento. La  misura  del  contributo  previsto
dall'articolo 31, comma 14, della citata legge  n.  41  del  1986,  e
successive modificazioni , e' elevata al 4,60 per  cento.  L'aliquota
dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista  dall'articolo
31, comma 15, della  citata  legge  n.  41  del  1986,  e  successive
modificazioni , e' elevata  allo  0,80  per  cento.  Sui  trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni  di  lire
continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del  Servizio
sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992. 
   12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad  eccezione  di
quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1993.