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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal: 29-12-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con
interventi adeguati la  grave  situazione  economica  e  finanziaria,
adottando misure per il contenimento delle spese  nei  settori  della
previdenza,  della  sanita'   e   del   pubblico   impiego,   nonche'
incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 1992; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  della
sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e  della
programmazione economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Pensioni di anzianita' 
  1. In attesa della legge di riforma del  sistema  pensionistico,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di
legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto,
con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici
di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese
le  gestioni  dei  lavoratori  autonomi,  delle  forme   sostitutive,
integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo  speciale
regime di cui alla legge  30  luglio  1990,  n.  218,  e  al  decreto
legislativo  20  novembre  1990,  n.  357  ,  nonche'   delle   forme
integrative a carico  degli  enti  del  settore  pubblico  allargato,
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. ((11)) 
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
  a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della  legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al  decreto-legge
14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1992,  n.  406  ,  alle  altre  ipotesi  di  prepensionamenti
specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli  ordinamenti
connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai  lavoratori
privi della vista; 
  b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati
dal Comitato interministeriale per il  coordinamento  della  politica
industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche'  ai  lavoratori  ai  quali  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  7,  comma  7,  della
medesima legge n. 223 del 1991 ; 
  c) ai lavoratori per  i  quali  sia  intervenuta  l'estinzione  del
rapporto di lavoro anche se  ammessi  alla  prosecuzione  volontaria,
ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto,  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
  d) ai lavoratori che abbiano  presentato  domanda  di  pensione  di
anzianita' agli istituti previdenziali  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti
previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con
decorrenza dal 1 ottobre 1992; 
  e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un
pubblico impiego, accolta dai competenti  organi  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
  f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita'  contributiva
non inferiore a 40 anni; 
  g) al personale di volo dipendente  dalle  aziende  di  navigazione
aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed  e),  della  legge  31  ottobre  1988,  n.  480,  come   integrato
dall'articolo 7 della medesima legge, nonche'  al  personale  di  cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ; 
  h) ai trattamenti pensionistici spettanti  ai  lavoratori  italiani
che svolgono la loro attivita' in altri Stati. 
  2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle  pensioni
di anzianita' per le quali e' richiesta una  anzianita'  contributiva
non inferiore a 35 anni e' stabilita  in  data  non  anteriore  al  1
maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore  a  57
anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al  1
novembre di ciascun anno negli altri casi. (7) 
  2-ter. Fino all'allineamento al regime  generale,  per  i  soggetti
iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di  anzianita'
contributiva inferiore a 35  anni  la  decorrenza  del  pensionamento
anticipato,  rispetto  ai  limiti  di  eta'   vigenti   nei   singoli
ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il  pensionamento
di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno. (7) 
  2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di  contribuzione
per   il   pensionamento   di   anzianita'   previsto   dalle   norme
dell'assicurazione generale obbligatoria. 
  2-quinquies. Per l'anno 1994, per i  soggetti  in  possesso  al  31
dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti  per
il pensionamento di anzianita', l'accesso  alla  pensione  stessa  e'
consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994. ((11)) 
    
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AGGIORNAMENTO(7)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 8)
che "I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo  1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  sono
rispettivamente fissati  al  1  luglio  ed  al  1  gennaio  dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che  hanno  maturato  i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita'  nel  corso  del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994,  per
i quali  continuano  ad  operare  i  termini  previsti  dal  predetto
articolo 1, comma 2-bis."
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 17) che "Per il 1994 il
termine del 1  settembre, di cui all'articolo  1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni
, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti
 al 24 dicembre."
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994,  n.  439
(in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del  decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia  di  previdenza,
di sanita' e di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.  438,
nella  parte  in  cui  differisce,  fino  al  1  gennaio   1994,   la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993".