stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-11-1988

Art. 6

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità
per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:
a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;
b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni di contribuzione Coefficienti
-
19 0,9737
18 0,9468
17 0,9196
16 0,8922
15 0,8647

e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti cooefficienti:

Età Coefficienti
-
49 0,9737
48 0,9468
47 0,9196
46 0,8922
45 0,8647

2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidità di cui all'articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.
Nota all'art. 6:
Per il testo del secondo comma dell'art. 22 della legge n. 859/1965 si veda la nota all'art. 7.