LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
Testo in vigore dal: 29-1-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22.
        Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione

  Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo
cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
    1)  possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui
almeno  15  anni  di  contribuzione  ((obbligatoria  o obbligatoria e
volontaria))al Fondo, qualunque sia l'eta';
    2)  ovvero  abbiano  compiuto  il  50° anno di eta' e possano far
valere  un  periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o
obbligatoria e volontaria al Fondo;
    3)  ovvero  abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di
almeno  15  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o  obbligatoria  e
volontaria  al  Fondo.  In  questo  caso  la misura della pensione e'
ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Eta Coefficienti

49.............................................. 0,9737
48.............................................. 0,9468
47.............................................. 0,9196
46.............................................. 0,8922
45.............................................. 0,8647
  Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
    a)  che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni,
di  cui  almeno  cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e
siano  divenuti  permanentemente inabili ad esercitare la professione
autorizzata  da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento
equipollente,  purche'  la invalidita' dia luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
    b)  che  siano  riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni
vigenti  per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla
risoluzione   del   rapporto   di  lavoro  comportante  l'obbligo  di
iscrizione  al  Fondo,  e  possano  far  valere almeno cinque anni di
contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a
causa di servizio.
  Ove  l'invalidita'  sia  dovuta  a  causa  di  servizio, per evento
verificatosi  posteriormente  al  31  dicembre  1971, il diritto alla
pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
  Si  considera  dovuta  a  causa  di servizio la invalidita' che sia
conseguenza  diretta  ed  immediata  di traumi subiti o di infermita'
contratte  in  servizio,  in dipendenza dell'esercizio delle mansioni
affidate all'iscritto.