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LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997)
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Testo in vigore dal:  27-11-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Obbligo dell'iscrizione
1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano età inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".
- L'art. 732 del codice della navigazione è così formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
- Gli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981 (suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.