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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
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Testo in vigore dal:  19-9-1992 al: 18-11-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanità e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pensioni di anzianità
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364.